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Ordinanza

Ordinanza n. 6881/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202603056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per 38 posti di vice direttore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, motivata dall’alterazione dei parametri di composizione corporea e, in particolare, da una percentuale di massa grassa del 29,7%

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 13 gennaio 2026 con cui è stato escluso dalla procedura concorsuale indetta per l’assunzione di 38 vice direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La controversia richiede l’accertamento tecnico dell’altezza, del peso e della percentuale di massa grassa del candidato, elementi rilevanti ai fini della verifica della sua idoneità alla selezione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso, ma ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare, che dovrà operare mediante una commissione composta da almeno due medici, eventualmente avvalendosi di specialisti o consulenti esterni. L’accertamento dovrà svolgersi entro il 30 maggio 2026 e dovrà riguardare altezza, peso e percentuale di massa grassa del ricorrente, ai fini della valutazione della sua idoneità concorsuale. Dovrà inoltre essere redatta e depositata una relazione motivata entro i dieci giorni successivi, con la documentazione utile e la nota delle spese e dei compensi. È stata garantita la partecipazione dei difensori e dei consulenti medici di fiducia del ricorrente, previo preavviso. Il TAR ha anche ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero dell’Interno, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della relativa documentazione entro i successivi dieci giorni. Il prosieguo è stato rinviato alla camera di consiglio del 21 luglio 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sull’annullamento dell’esclusione.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della verificazione disposta dal giudice per l’accertamento tecnico dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per disporre la verificazione affidata alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento degli elementi identificativi o sanitari presenti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando la legittimità dell’esclusione da una procedura concorsuale dipende da parametri fisici o sanitari controversi, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola a un organismo pubblico dotato delle competenze specialistiche necessarie.
  • Nella verificazione tecnica il giudice può stabilire termini, composizione dell’organo verificatore, contenuti della relazione, documentazione da acquisire e modalità di partecipazione dei difensori e dei consulenti tecnici di fiducia delle parti.
  • Quando il numero dei controinteressati collocati in una graduatoria concorsuale è elevato, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati e autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione.
  • La disposizione di una verificazione e il rinvio della causa alla successiva camera di consiglio costituiscono una decisione interlocutoria e non comportano né l’annullamento dell’atto impugnato né una valutazione definitiva sulla fondatezza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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