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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00742/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria. La vicenda riguarda un fatto originariamente qualificato come rapina; il ricorrente sosteneva che il fatto dovesse essere riqualificato come furto ex art. 624 c.p., con conseguente maturazione della prescrizione, oppure come rapina impropria ex art. 628, secondo comma, c.p.; in subordine deduceva che il fatto dovesse essere qualificato come tentata rapina impropria ex artt. 56 e 628, secondo comma, c.p. Con il quarto motivo lamentava l'erronea applicazione dell'art. 157 c.p. in tema di prescrizione, contestando la rilevanza della recidiva reiterata nel calcolo del termine prescrizionale. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi tre motivi riproponessero questioni già devolute in appello senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata e fossero diretti soltanto a ottenere una diversa lettura del merito; ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato la disciplina sulla prescrizione, richiamando la recidiva reiterata secondo il principio delle Sezioni Unite Schettino.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato, quanto ai primi tre motivi, che erano reiterativi dei motivi di appello e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente qualificato il fatto valorizzando l'immediatezza e la continuità tra la sottrazione e la violenza usata per assicurarsi l'impunità. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché volto a censurare un'applicazione corretta dell'art. 157 c.p., con riferimento alla rilevanza della recidiva reiterata nel calcolo della prescrizione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto in furto, con conseguente prescrizione, ma la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 628, secondo comma, c.p.

    Richiamato dal ricorrente per prospettare la qualificazione del fatto come rapina impropria; la Corte ritiene infondata la censura e conferma la qualificazione operata dal giudice di merito.

  • artt. 56 e 628, secondo comma, c.p.

    Invocati in subordine per sostenere la configurabilità del tentativo di rapina impropria; la Corte non accoglie la prospettazione.

  • art. 157 c.p.

    La Corte ritiene corretta l'applicazione della disciplina sulla prescrizione e conferma la rilevanza della recidiva reiterata ai fini del calcolo del termine prescrizionale.

  • art. 628 c.p.

    La Corte valorizza la qualificazione del fatto come rapina, rilevando l'immediatezza e continuità tra sottrazione e violenza finalizzata a garantirsi l'impunità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, specie quando mirano soltanto a ottenere una rivalutazione del merito.
  • La rapina impropria ricorre quando tra la sottrazione e la violenza vi è un nesso di immediatezza e continuità funzionale, essendo la violenza finalizzata a garantire l'impunità dopo la sottrazione; in tal caso la qualificazione giuridica operata dal giudice di merito è sindacabile solo se affetta da contraddittorietà o manifesta illogicità.
  • La deduzione di un errore sulla prescrizione è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata applica correttamente la disciplina codicistica e valorizza la recidiva reiterata secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per introdurre per la prima volta questioni non devolute in appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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