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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01452/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel giudizio originario, relativo a una causa civile di scioglimento del matrimonio, era stata disposta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; successivamente il beneficio era stato revocato. In sede di opposizione, il tribunale ha confermato la revoca, fondando la decisione su due autonome rationes decidendi: da un lato, la tardività dell'opposizione per difetto dei presupposti della rimessione in termini; dall'altro, l'inammissibilità dell'opposizione proposta direttamente ed esclusivamente dal difensore, ritenuto privo di legittimazione a impugnare il decreto di revoca del patrocinio, spettando tale legittimazione solo alla parte interessata. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: il primo diretto a censurare il rigetto dell'istanza di rimessione in termini; il secondo rivolto contro l'affermazione di inammissibilità dell'opposizione proposta dal solo difensore. La ricorrente ha inoltre contestato la necessità di rinnovare la notificazione del ricorso al Ministero presso l'Avvocatura generale, ma tale questione è stata reputata superata dalla declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato, e comunque inammissibile, il secondo motivo perché conforme al consolidato orientamento secondo cui, in materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a impugnare il decreto di rigetto dell'istanza o di revoca del beneficio spetta esclusivamente alla parte titolare del diritto al patrocinio, non al difensore, salvo che il beneficio sia ancora efficace ai fini della liquidazione del compenso. Di conseguenza è stato ritenuto inammissibile anche il primo motivo, poiché la sentenza impugnata era sorretta da una seconda ratio decidendi autonoma e non validamente censurata; pertanto la mancata impugnazione di una delle due rationes rendeva privo di utilità l'esame dell'altra. È stata altresì ritenuta superflua la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero. Nulla sulle spese. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a impugnare il decreto di rigetto dell'istanza o di revoca del beneficio spetta solo alla parte che intende avvalersene o che ne subisce la revoca, perché è essa l'unica titolare del diritto al patrocinio; il difensore non è legittimato a proporre l'impugnazione in nome proprio.
  • Il difensore può agire autonomamente solo per ottenere la liquidazione del proprio compenso quando il beneficio non sia venuto meno; se il patrocinio è stato revocato, tale legittimazione non sussiste.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; la mancata impugnazione di una di esse rende inammissibile il ricorso o comunque ne preclude l'accoglimento.
  • La denuncia di vizi relativi alla notificazione diviene priva di rilievo quando il ricorso è comunque manifestamente inammissibile per ragioni assorbenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioDecadenza

Testo integrale

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