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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2573/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che confermava la condanna per sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) per avere impiegato quattro lavoratori extracomunitari con retribuzioni di circa 3 euro l'ora per turni di circa 9 ore (luglio-novembre 2017). La difesa censura: 1) errore e contraddittorietà nella valutazione dell'indice di "palese difformità" della retribuzione, ritenendo illegittimo il parametro del CCNL e sostenendo che la differenza non sarebbe tale da integrare lo sfruttamento; 2) mancata e insufficiente motivazione in ordine alla confisca di terreni di proprietà degli imputati, posto che lo sfruttamento sarebbe stato in parte svolto su un fondo non di loro proprietà (contrada Runza, Marsala) e i terreni confiscati sono a Mazara del Vallo; 3) nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione alla confisca e alla pertinenzialità dei singoli appezzamenti.

La decisione

La Corte di legittimità ha respinto i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza dell'indice di sfruttamento (confronto tra retribuzione effettiva e retribuzione prevista da CCNL nazionale/territoriale, e valutazione della sproporzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro) rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione di merito è risultata ampia, coerente e conforme ai principi costituzionali (art. 36 Cost.) e alla disciplina normativa; inoltre la nozione di "retribuzione" si estende a qualsiasi corrispettivo e va valutata rispetto all'effettiva quantità/qualità del lavoro, alle condizioni di lavoro e alla durata effettiva della prestazione. Sul secondo e terzo motivo ha confermato la confisca dei terreni di proprietà degli imputati a Mazara del Vallo, ritenendo che la confisca obbligatoria prevista dall'art. 603-bis (anche come confisca diretta delle cose funzionali o da cui è derivato profitto) comprenda l'azienda intesa come complesso di beni funzionali allo sfruttamento, e che la pertinenzialità non venga meno se lo sfruttamento è avvenuto anche su fondi diversi purché pertinenti al medesimo compendio aziendale; la motivazione di primo grado è stata integralmente recepita e la confisca ritenuta adeguatamente motivata.

Norme richiamate

  • art. 603-bis cod. pen.

    comma 1, n.2; comma 3, n.1; comma 2 (confisca)

    La disposizione fornisce quattro indici per individuare lo sfruttamento; l'indice n.1 riguarda la "reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi ... o comunque sproporzionate". La Corte interpreta "retribuzione" in senso ampio (qualsiasi corrispettivo), applicabile a qualsiasi tipologia contrattuale; "comunque" impone che il parametro operi anche fuori dall'ambito della contrattazione collettiva. La confisca obbligatoria riguarda i beni funzionali all'azienda ove si è consumato lo sfruttamento o da cui ne è derivato profitto.

  • legge 29 ottobre 2016, n. 199

    Ha modificato il requisito da "sistematica" a "reiterata" per la corresponsione di retribuzioni difformi, abbassando la soglia di continuità necessaria per la punibilità (basta più di un episodio).

  • art. 47 cod. pen.

    Richiamato per la rilevanza dell'errore sulla legge extrapenale: la Corte sottolinea che l'interpretazione degli elementi integrativi della norma penale (es. parametro retributivo) influisce anche sui margini dell'errore di diritto non punibile.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato come criterio di proporzionalità tra retribuzione e lavoro: la retribuzione deve assicurare un'esistenza libera e dignitosa, e tale principio influenza la valutazione della "sproporzione" tra paga e prestazione.

  • art. 39 Cost.

    Richiamato in relazione alla scelta del riferimento ai contratti collettivi delle organizzazioni sindacali "più rappresentative" a livello nazionale per evitare contratti "pirata"; il giudice deve considerare la rappresentatività effettiva dei contraenti collettivi.

Massime di principio

  • La verifica dello "sfruttamento" ai sensi dell'art. 603-bis è soprattutto una valutazione di fatto del giudice di merito: le censure di legittimità sono ammesse solo se dimostrano illogicità o contraddittorietà manifesta nella motivazione.
  • L'indice della "palese difformità" retributiva va valutato non con un mero raffronto aritmetico tra somme complessive, ma tenendo conto di quantità e qualità del lavoro, durata giornaliera/settimanale, condizioni di lavoro (pause, tutele, straordinari) e delle indennità previste dal contratto; si devono confrontare parametri omogenei (es. ore effettive vs ore contrattuali).
  • Il termine "retribuzione" ha portata ampia: comprende qualsiasi corrispettivo (anche in rapporti non subordinati o forme atipiche) e va considerata rispetto all'effettivo ammontare dovuto, non solo a quanto effettivamente pagato.
  • La confisca prevista dall'art. 603-bis è ampia e può colpire l'azienda come complesso di beni funzionali allo sfruttamento; la pertinenzialità non è esclusa dalla diversa collocazione topografica dei terreni se rientrano nel medesimo compendio aziendale o sono funzionali all'attività che ha consentito lo sfruttamento.
  • La presenza dello stato di bisogno della vittima e la reiterazione delle retribuzioni sotto soglia sono elementi rilevanti: la legge richiede "reiterazione" (non necessariamente sistematicità costante), perciò più episodi correlati possono integrare la fattispecie.
  • In caso di attività mista o contratti multipli, il giudice deve individuare il contratto collettivo principale o prevalente; tuttavia il principio costituzionale della retribuzione dignitosa prevale su pattuizioni collettive che risultassero comunque inadeguate.

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