Cassazione Penale, Sentenza n. 15695/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità della istanza di ricusazione proposta ex art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p.: la difesa ha censurato il provvedimento de libertate del Giudice dell'udienza preliminare (rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare) ritenendolo contenere formule e valutazioni anticipatorie sul merito e sulla colpevolezza della ricorrente, con espressioni tipiche di una decisione definitiva. Si eccepiva altresì violazione degli artt. 37, 41 e 127 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU, nonché vizio di motivazione e contrasto con principi costituzionali e sovranazionali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che l'istanza di ricusazione può essere dichiarata inammissibile de plano ai sensi dell'art. 41 c.p.p. quando la causa è manifestamente infondata; ha ritenuto che le valutazioni espresse nel provvedimento de libertate rientrassero nella delibazione incidentale legittima del giudice (competenze cautelari e funzione accessoria) e non costituissero indebita anticipazione del giudizio di merito. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui le decisioni cautelari adottate dal giudice investito del processo non determinano incompatibilità e non sono, di per sé, motivo di ricusazione, salvo che vi sia una valutazione sul merito non giustificata dalle esigenze procedurali. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 6 CEDU nell'ambito del sub-procedimento incidentale e rigettato l'eccezione di vizio motivazionale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; al ricorrente sono state condonate le spese processuali e una somma equitativa di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p.
Consente la ricusazione per manifesta anticipazione del convincimento del giudice; rileva solo quando la dichiarazione del giudice anticipa valutazioni sul merito (colpevolezza/innocenza) senza giustificazione procedurale e senza nesso funzionale con l'atto incidentale.
Prevede la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione anche per manifesta infondatezza con procedimento de plano (senza necessità di udienza), procedimento rapido per evitare frammentazione del processo.
Norma sulle formalità della decisione collegiale: la Corte ha osservato che il comma 1 dell'art. 41 c.p.p. non richiama le forme dell'art. 127 quando deve essere dichiarata l'inammissibilità de plano.
Riguarda l'istanza di sostituzione della misura cautelare; il rigetto di tale istanza rientra nelle valutazioni cautelari che il giudice può compiere nell'ambito della stessa fase processuale.
Regola l'incompatibilità del giudice: la Corte afferma che l'esercizio del potere cautelare in quanto manifestazione della "competenza accessoria" non determina di per sé incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione.
Stabilisce l'effetto dell'esercizio dell'azione penale e la rilevanza della competenza del giudice successivo; la giurisprudenza richiamata considera la cognizione principale e le decisioni cautelari incidentali come parte della stessa cognizione.
Testo richiamato in relazione all'apertura della fase degli atti preliminari al giudizio; utile a spiegare la connessione tra provvedimenti cautelari e giudizio di merito.
art. 6 CEDU
Diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che l'art. 6 non vieti procedure 'inaudita altera parte' nei sub-procedimenti incidentali e che la sua applicabilità sia limitata rispetto ai sub-procedimenti cautelari, purché sia garantito il diritto di difesa complessivo.
artt. 3, 24, comma 2, e 25, comma 1 Cost.
Richiamati per contrasto con la tesi di incompatibilità: la giurisprudenza ha ritenuto compatibile l'esercizio delle funzioni cautelari con i principi costituzionali purché non si configuri indebita anticipazione del giudizio di merito.
Massime di principio
- La ricusazione per "anticipazione del convincimento" (art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p.) è fondata solo se si dimostra che il giudice ha effettuato valutazioni sul merito non giustificate dalle esigenze procedurali e tali da anticipare, in tutto o in parte, l'esito del giudizio di merito.
- Le decisioni cautelari adottate dal giudice già investito del procedimento (es. provvedimenti de libertate) rientrano nella sua "competenza accessoria" e, di regola, non costituiscono motivo di incompatibilità o di ricusazione, salvo che contengano effettive e ingiustificate anticipazioni di giudizio.
- L'art. 41 c.p.p. consente la declaratoria di inammissibilità de plano per le istanze di ricusazione manifestamente infondate; ciò può essere deciso senza udienza per evitare la frammentazione del processo e l'abuso di istanze incidentali.
- Le eccezioni di violazione dell'art. 6 CEDU nei sub-procedimenti incidentali sono valutate restrittivamente: l'assenza di pieno contraddittorio in un atto incidentale non è automaticamente incompatibile con il giusto processo se il diritto di difesa è preservato nel complesso.
- Chi propone la ricusazione deve indicare puntualmente quali passaggi del provvedimento costituiscano una vera anticipazione del giudizio e dimostrare che non siano semplici sintesi o riproduzione di precedenti atti/processi (provvedimento genetico, riesame, ecc.).
- La giurisprudenza tende a evitare la frammentazione del processo e l'uso strumentale di ripetute istanze incidentali per rimuovere il giudice; le ricusazioni manifestamente infondate possono essere bloccate rapidamente.
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