Ordinanza n. 5213/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento: - in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 07.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante a causa della formulazione di quesiti irragionevoli, erronei e/o comunque svianti; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di idoneità del ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 68/100, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez PA e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - qualora occorra, del D.M. 08.06.2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; Per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio spettante previa rettifica del giudizio formulato all’esito della correzione della prova scritta stante la patente illegittimità dei quesiti impugnati Nonché per la condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre la riformulazione del punteggio attribuito al ricorrente con assegnazione di un punto per ognuno dei quesiti impugnati, siccome illegittimi e svianti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24\10\2024 per l’annullamento: - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova scritta e punteggio di 68/100, nonché graduatoria nazionale di merito e successiva rettifica della graduatoria relativa al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione previsto per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, contestando il punteggio attribuito, pari a 68/100. Ha dedotto l’illegittimità di alcuni quesiti, ritenuti irragionevoli, erronei e/o svianti, nonché degli atti di formulazione e validazione dei quesiti e delle relative risposte, chiedendo il riconoscimento di un punto per ciascun quesito impugnato, la conseguente rettifica del punteggio e l’annullamento degli atti presupposti e connessi. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato il decreto di approvazione della graduatoria generale nazionale di merito e il successivo decreto di rettifica. All’udienza pubblica il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria approvata con decreto del 18 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure relative ai quesiti, alla correzione della prova, al punteggio attribuito o alle graduatorie già impugnate. Ha sottoposto alle parti la questione della possibile improcedibilità del ricorso derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria approvata con decreto del 18 dicembre 2025, ritenuta potenzialmente sopravvenuta e rilevante ai fini dell’interesse alla decisione. Il Collegio ha assegnato alle parti un termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie sulla questione e ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica dell’8 luglio 2026.
Norme richiamate
possibile improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione della graduatoria approvata con Decreto prot. n. AOODPIT 3827 del 18 dicembre 2025
Il giudice deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio che possono fondare la decisione, assegnando un termine per il contraddittorio scritto prima di definire il giudizio.
È richiamato nella domanda introduttiva quale base della richiesta di condanna delle amministrazioni, ma l’ordinanza non ne esamina i presupposti né decide sulla domanda risarcitoria.
art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
È indicato quale fondamento legislativo della procedura concorsuale e del corso intensivo di formazione; l’ordinanza non svolge un’interpretazione specifica di tali disposizioni.
d.m. 8 giugno 2023, n. 107
È richiamato quale atto attuativo della procedura; l’ordinanza non ne valuta la legittimità nel merito.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di improcedibilità del ricorso, deve sottoporla previamente alle parti e assegnare loro un termine per dedurre, nel rispetto del contraddittorio previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a.
- La mancata impugnazione di un atto sopravvenuto, quale una nuova graduatoria che possa incidere sull’utilità della decisione richiesta, può determinare la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; tale conseguenza deve tuttavia essere valutata dopo avere consentito alle parti di interloquire sulla questione.
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