Cassazione Civile, Sentenza n. 11429/2021 del 30/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riliquidazione della pensione relativa al periodo di servizio presso il Consorzio Autonomo del Porto di Genova (collocamento a riposo dicembre 1987), sulla base di un verbale di conciliazione giudiziale del 2004 che avrebbe accertato una qualifica retributiva superiore e maggiori somme retributive/contributive utili a incrementare il trattamento pensionistico
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva escluso la riliquidazione della pensione perché la contribuzione posta a fondamento della conciliazione era prescritta (quinquennale o decennale a seconda dei termini applicabili) e perché il ricorrente non ha provato l'effettivo percepimento delle somme concordate né il loro versamento all'INPS. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile, in questa sede di legittimità, la nuova tesi relativa alla specialità del regime pensionistico consortile non sostenuta nei precedenti gradi. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al contributo unificato previsto
Norme richiamate
norme transitorie sul trattamento pensionistico del personale consortile, art. 89
Richiamata dal ricorrente come base del regime pensionistico consortile; la Corte non ha accolto la nuova argomentazione sulla specialità del regime formulata solo in Cassazione e non ha ritenuto che essa escluda l'applicazione dei termini prescrizionali per la contribuzione
legge n.26 del 1987, art. 2
Citada dal ricorrente nell'ambito della disciplina transitoria; la Cassazione non ha ritenuto che tale richiamo mutasse l'esito rispetto alla questione prescrizionale e probatoria decisa in merito
legge n.335 del 1995 (riforma previdenziale)
La Corte ha richiamato la disciplina dei termini prescrizionali risultanti dalla riforma (termine quinquennale indicato dal ricorrente) e ha affermato che la contribuzione oggetto della conciliazione era ormai prescritta all'epoca del giudizio
art. 2116 cod. civ. (automatismo delle prestazioni)
La Corte ha escluso l'operatività dell'automatismo delle prestazioni nei confronti dell'INPS quando le somme retributive concordate non risultano effettivamente percepite dal lavoratore e non risultano versate all'ente previdenziale; in tal caso operano diritti risarcitori contro il datore di lavoro inadempiente
art. 2697 cod. civ. (onere della prova)
La sentenza ha ribadito che incombe sul lavoratore l'onere di provare l'effettività della contribuzione utile alla riliquidazione pensionistica, anche mediante indizi, e ha ritenuto tale onere non assolto nel caso di specie
d.P.R. n.115/2002, art.13, co.1-quater (contributo unificato)
Applicazione procedurale: la Corte ha rilevato i presupposti per l'ulteriore versamento, a carico del ricorrente, del contributo unificato supplementare previsto dalla norma
Massime di principio
- In azioni tese alla riliquidazione della pensione basate su accertamenti retributivi successivi (es. conciliazioni), il richiedente deve provare non solo il diritto retributivo ma anche l'effettivo versamento dei relativi contributi all'ente previdenziale; senza tale prova la prestazione previdenziale non si modifica
- I termini prescrizionali relativi agli obblighi contributivi decorrono dalla maturazione del diritto al versamento dei contributi e non dall'accertamento giudiziale successivo delle pretese retributive; se i contributi sono prescritti la richiesta di riliquidazione è destinata a fallire
- La riconciliazione o il titolo che accerti diritti retributivi non basta, di per sé, a far decorrere o a far riaprir presupposti contributivi nei confronti dell'INPS se non è dimostrato il concreto versamento dei contributi
- Il principio dell'automatismo delle prestazioni (art. 2116 c.c.) non produce effetti verso l'INPS quando le somme oggetto della riconciliazione non sono state materialmente versate all'ente: il lavoratore può avere solo un'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro inadempiente
- In Cassazione non sono ammesse nuove questioni fattuali o nuove teorie non prospettate nei precedenti gradi di giudizio; le deduzioni di fatto introdotte tardivamente possono comportare l'inammissibilità del motivo
- Per evitare rischi, i lavoratori che ottengono riconoscimenti retributivi o conciliativi dovrebbero documentare e, se necessario, ottenere l'iscrizione e il versamento effettivo della contribuzione presso l'ente previdenziale competente
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