Cassazione Civile, Ordinanza n. 05098/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La controversia riguarda due giudizi tributari riuniti, entrambi relativi all'IMU 2012. Nel primo, la contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU notificato dalla concessionaria per conto del Comune; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della società. Nel secondo, la contribuente ha impugnato un'ingiunzione di pagamento relativa al medesimo tributo; anche in questo caso la CTR aveva respinto l'appello, confermando l'inammissibilità del ricorso originario. In Cassazione la società ricorrente ha proposto quattro motivi in ciascun giudizio, mentre la concessionaria ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio la controricorrente ha eccepito anche il difetto di specialità della procura, ma la Corte ha ritenuto valida la procura rilasciata su supporto cartaceo e trasmessa in via telematica. Quanto al merito processuale, è stata depositata istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex L. n. 197/2022, ma la Corte ha rilevato che mancava la prova del versamento della prima rata, presupposto richiesto per l'estinzione; ha quindi ritenuto che l'istanza manifestasse comunque il sopravvenuto difetto di interesse della contribuente alla decisione di merito, con conseguente inammissibilità dei ricorsi.
La decisione
La Corte ha preliminarmente riunito i due ricorsi per connessione oggettiva. Ha respinto l'eccezione di invalidità della procura speciale, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla validità, nel ricorso per cassazione telematico, della procura cartacea digitalizzata e notificata/depositata via PEC come se fosse apposta in calce al ricorso. Ha poi escluso l'estinzione del giudizio per definizione agevolata perché non risultava provato il versamento della prima rata, che la disciplina richiede ai fini dell'estinzione. Tuttavia, ha ritenuto che la richiesta di definizione agevolata integrasse un sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia sul merito, con conseguente declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi riuniti. La Corte ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite di entrambi i giudizi e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non originaria.
Norme richiamate
La procura speciale, se digitalizzata e trasmessa con gli strumenti telematici unitamente al ricorso per cassazione, è valida come procura apposta in calce al ricorso, salvo che dal testo emerga univocamente la volontà di non proporre ricorso per cassazione.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186-205
La definizione agevolata delle controversie tributarie può incidere sul processo, ma l'estinzione del giudizio richiede il rispetto dei presupposti normativi previsti dalla disciplina.
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
L'estinzione del giudizio non può essere dichiarata in assenza della prova del pagamento richiesto dalla disciplina della definizione agevolata.
d.l. 17 giugno 2025, n. 84, art. 12-bis, conv. in L. 30 luglio 2025, n. 108
"ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute"
La Corte richiama la norma interpretativa nel senso che, per ottenere l'estinzione del giudizio, è sufficiente il versamento della prima o unica rata; in difetto, non si può dichiarare l'estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità è sopravvenuta per difetto di interesse e non quando l'impugnazione sia originariamente inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione telematico, la procura speciale redatta su supporto cartaceo, firmata dalla parte e autenticata digitalmente dal difensore, allegata mediante PEC o busta telematica, è valida come procura apposta in calce, purché non vi siano elementi testuali che escludano la volontà di proporre il ricorso.
- L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie non comporta automaticamente l'estinzione del giudizio: ai fini estintivi è necessario il rispetto del presupposto del versamento della prima o unica rata previsto dalla disciplina applicabile.
- Quando la parte ricorrente manifesta la volontà di avvalersi di una definizione agevolata che presuppone la cessazione della lite, ciò può tradursi in un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se l'inammissibilità dell'impugnazione è sopravvenuta per mancanza di interesse e non deriva da una originaria inammissibilità del gravame.
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