Cassazione Penale, Sentenza n. 11954/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha dichiarato responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n.2 L. fall.) per omessa consegna di parte delle scritture contabili della società Carfel s.r.l. e chiede cassazione con due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunto travisamento della prova e mancata valutazione del verbale di sequestro del 6/12/2011 e della consulenza tecnica di parte (CTP), che avrebbero dimostrato la consegna o l'esistenza di consistenti crediti e anticipi; si lamenta inoltre l'assenza di integrazione probatoria da parte della Corte d'appello; (2) violazione di legge per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del presunto atteggiamento collaborativo dell'imputato e dei tentativi di far rinvenire la merce in giacenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto la censura generica e aspecifica: la difesa non ha confutato il rilievo specifico della Corte d'appello secondo cui le scritture sequestrate riguardavano una società diversa dalla fallita Carfel s.r.l.; non è stata indicata la precisa integrazione probatoria richiesta né come la CTP avrebbe inciso decisivamente sulla motivazione d'appello; la Cassazione ha inoltre evidenziato l'irrisolta sproporzione fra l'ammanco contabile quantificato in euro 678.522 e il ricavato della vendita delle giacenze (euro 1.600), nonché l'incapacità della difesa di specificare crediti e anticipi dedotti dalla CTP. Sul secondo motivo, i giudici d'appello hanno motivatamente escluso le circostanze attenuanti generiche perché il ricorrente non ha fornito prova del sequestro delle scritture da parte della Guardia di Finanza e non ha dimostrato una collaborazione tale da giustificare le attenuanti. Esito pratico: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
legge fallimentare (R.D. 267/1942)
art. 216, primo comma, n.2
La norma punisce la bancarotta fraudolenta documentale per omessa consegna delle scritture contabili; la Corte d'appello ha ritenuto integrati gli indici di fraudolenza (ammanco contabile e mancata consegna dell'elenco dei creditori) utili a dimostrare il dolo necessario.
Codice di procedura penale - disposizioni di attuazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i contenuti e i termini entro cui è ammesso il ricorso per cassazione; la Corte ha ricordato che il ricorso andava presentato nei limiti di tale disciplina.
Regola la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; la sentenza sottolinea che, nel rito abbreviato, l'imputato non ha diritto alla rinnovazione e la difesa non ha adeguatamente specificato cosa chiedere al giudice d'appello.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione fissando l'importo in euro 3.000,00.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011 (Sermone); Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021 (F.); Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022 (Occhiuzzi)
Precedenti richiamati per i principi sul sindacato di legittimità (limiti al riesame del merito), sulla necessità di motivazione specifica per rinnovazione dell'istruzione e sulla possibilità di desumere il dolo dalla presenza di indici di fraudolenza nelle contabilità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere preciso: le censure generiche o aspecifiche sulla valutazione della prova vengono dichiarate inammissibili.
- Se documenti sequestrati risultano riferiti a soggetti diversi da quello imputato, la loro rilevanza probatoria può essere esclusa e la difesa deve contestare specificamente tale accertamento di fatto.
- Nel rito abbreviato l'imputato non ha il diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; se si chiede integrazione probatoria in appello è necessario indicare esattamente quale attività istruttoria si propone e la sua possibile decisività.
- Per ottenere le attenuanti generiche è necessario fornire elementi concreti e idonei a dimostrare una collaborazione effettiva; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto: per impugnare la valutazione delle prove occorre mostrare vizi di motivazione chiari e specifici, non una ricostruzione alternativa dei fatti.
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