Cassazione Penale, Sentenza n. 48831/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 05/04/2023 dalla Corte di Appello di Milano che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva inflitto all'imputato la pena concordata di 3 anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente deduceva: (1) illegittimità della pena perché il reato originario era stato contestato in concorso con Merlonghi Davide Mario, per il quale la Corte aveva contemporaneamente dichiarato l'improcedibilità per prescrizione dopo averlo riqualificato in bancarotta semplice, mentre tale riqualificazione non sarebbe stata operata anche per Marinelli; (2) vizio per avere il giudice negato il rinvio chiesto dalla difesa per acquisire la disponibilità di un ente alla esecuzione di prestazioni lavorative in sostituzione della pena detentiva breve.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che, con riferimento al rito del patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.), la cassazione è ammissibile soltanto per questioni attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono invece inammissibili doglianze relative a motivi previamente rinunciati o vizi attinenti alla determinazione della pena che non si traducono in illegalità della sanzione. La pena inflitta corrispondeva a quella concordata e rientra nei limiti di legge; l'appellante aveva rinunciato in appello a tutte le doglianze, ivi compresa la questione di merito sulla qualificazione, per cui non poteva essere sollevata in cassazione. La diversa qualificazione del fatto nei confronti del coimputato è stata ritenuta legittima e motivata dalla differente condotta contestata. Quanto alla richiesta di rinvio per reperire la disponibilità dell'ente per lavoro di pubblica utilità, la questione è divenuta priva di rilievo perché il ricorrente, dopo il rigetto dell'istanza, ha comunque richiesto l'applicazione della pena concordata, rinunciando così alla sostituzione. È stato inoltre precisato che il procedimento è stato trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p.; ciò non pregiudica la validità della decisione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola il patteggiamento in appello. La sentenza accordata ai sensi di tale norma è impugnabile in cassazione solo per specifiche questioni riguardanti la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero e il contenuto difforme della pronuncia
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Collega i limiti e le condizioni di impugnabilità della sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis; la giurisprudenza ne limita l'accesso alla cassazione per motivi che non siano quelli espressamente ammessi
Riguarda le condizioni di proscioglimento; doglianze sulla mancata valutazione di tali condizioni non sono ammissibili in cassazione se rinunciate o non ricondotte ai motivi specificamente consentiti
Norma che regola il rito camerale partecipato; la Corte ha precisato che il procedimento è stato trattato ai sensi di questa disposizione e che ciò non inficia la regolarità della decisione
Ha introdotto l'art. 599-bis e la modifica all'art. 610 c.p.p.; si applica al caso di specie essendo entrata in vigore prima della sentenza impugnata
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 (Rv. 27817001)
Giurisprudenza citata dalla Corte secondo cui sono inammissibili in cassazione le doglianze relative a motivi rinunciati o a vizi della determinazione della pena non tradottisi in illegalità della sanzione
Massime di principio
- L'impugnazione in Cassazione di una sentenza emessa su patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.) è molto limitata: sono ammissibili solo i motivi riguardanti la formazione della volontà del patteggiante, il consenso del P.M. e difformità del contenuto della pronuncia rispetto all'accordo
- Questioni di merito o vizi già rinunciati in sede di appello non possono essere riaperte in Cassazione con il ricorso per abuso del rito del patteggiamento
- La determinazione della pena concordata è sindacabile in Cassazione solo se la sanzione è manifestamente illegale (es.: eccede i limiti edittali o è diversa da quella prevista dalla legge)
- La diversa qualificazione del fatto tra coimputati è ammissibile quando la Corte motivi la differente condotta attribuita a ciascuno; non vige un automatismo che imponga la stessa qualificazione per tutti i partecipanti
- Il rigetto di istanze interlocutorie (es. rinvio per reperire ente per lavoro di pubblica utilità) può diventare privo di rilievo se il ricorrente successivamente rinuncia alla richiesta sostitutiva e accetta la pena concordata
- L'uso di riti camerali diversi (art. 611 vs art. 610 comma 5-bis) non invalida automaticamente la decisione se garantito il contraddittorio, anche se non in udienza pubblica
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare sanzioni alla Cassa delle ammende, quindi valutare con attenzione la prospettazione di motivi non consentiti prima di impugnare
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