Cassazione Penale, Ordinanza n. 23553/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa a una società poi fallita, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e rideterminando la pena. Con il primo motivo sono state dedotte censure che miravano, secondo la Cassazione, a ottenere un sindacato di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulle valutazioni probatorie della Corte territoriale, senza specifici travisamenti della prova e senza evidenziare una macroscopica illogicità della motivazione o un'erronea applicazione della legge penale. Con il secondo motivo è stata contestata la valutazione di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché tale giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, se congruamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo chiedesse un non consentito riesame del merito, in assenza di allegazioni specifiche di travisamento della prova e di vizi motivazionali macroscopici; il secondo motivo era parimenti inammissibile perché il bilanciamento tra circostanze è apprezzamento riservato al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o mancanza di motivazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come parametro valutativo che può sorreggere, anche solo in parte, il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, senza necessità di un'esposizione analitica di tutti i criteri adottati.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova ricostruzione del fatto o una diversa lettura delle prove, se non si allegano specifici travisamenti della prova e vizi motivazionali rilevanti.
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo se presenta carenze o illogicità macroscopiche, non per una diversa valutazione del merito.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia congruamente motivato, anche con riferimento a solo alcuni dei parametri dell'art. 133 c.p.
- Quando il ricorso si risolve in doglianze di merito o in censure generiche sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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