Cassazione Penale, Sentenza n. 6827/2024 del 15/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per il reato di "dichiarazione fraudolenta" (emissione di fatture per operazioni inesistenti) a carico del ricorrente, titolare della ditta individuale HI SECURITY WI-FI SOLUTION. Il ricorrente lamentava errata valutazione delle prove e inversione dell'onere della prova (sosteneva l'esistenza di reali contratti di sponsorizzazione e il reale versamento di somme senza retrocessioni), censurava la valutazione delle dichiarazioni testimoniali e chiedeva che venisse esaminato l'appello sul punto dell'eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto ai motivi che attaccavano le valutazioni di merito (fatti e prova), ritenendo che fossero deduzioni rivolte a rivalutare la convincente motivazione della Corte d'appello e non a contestarne la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà. Ha invece accolto il motivo relativo alla mancanza di motivazione sull'eccessività della pena: la sentenza impugnata non ha trattato quella censura, pertanto la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Per il resto la condanna è stata dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna)
richiamata nella motivazione della Suprema Corte
Principio secondo cui in cassazione non sono deducibili censure che attengono alla valutazione di merito non costituente mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; la gravità di vizi della motivazione è limitata ai casi che impongono diversa conclusione del processo
Sez. 3, n. 34534 del 21/04/2017 (Matracchi)
richiamata nella motivazione della Corte territoriale e della Cassazione
Quando la pubblica accusa dimostri la fittizietà dell'intestazione delle fatture, è onere del soggetto emittente provare la corrispondenza fra il dato fattuale (i rapporti effettivamente intercorsi) e quello documentale (le fatture)
menzionato nella parte finale della sentenza impugnata
Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale nella parte non annullata
Massime di principio
- In cassazione non si riesamina il merito probatorio se la motivazione della sentenza impugnata non è manifestamente illogica, contraddittoria o assente: le doglianze che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
- Se l'accusa dimostra la fittizietà delle fatture o la sostanziale inesistenza del rapporto documentato, l'onere probatorio grava sull'emittente delle fatture che deve dimostrare l'effettiva corrispondenza tra rapporti reali e documentazione contabile.
- Anomalie oggettive (es. pagamenti sproporzionati rispetto al reddito d'impresa, assenza di riscontri documentali o testimoniali sull'esistenza della controparte, materiali identici prodotti da terzi, incongruenze temporali tra documenti e presunte attività) rafforzano la valutazione di inesistenza delle operazioni.
- Se la Corte territoriale non affronta un motivo di appello rilevante (ad es. eccessività della pena), la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio per un nuovo giudizio su quel punto.
- La qualificazione di "doppia conforme" (due gradi di giudizio concordi) può portare ad inammissibilità del ricorso per cassazione, ma non impedisce l'intervento della Suprema Corte quando sussistono questioni giuridiche o vizi procedurali specifici (come la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio).
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