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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14927/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, limitatamente alla statuizione civile sulla provvisionale. L'unico motivo deduceva illogicità della motivazione e inosservanza della legge penale in relazione sia alla sussistenza sia alla quantificazione della provvisionale riconosciuta alle parti civili. In concreto, la Corte territoriale aveva motivato il danno economico delle parti civili come perdita del corrispettivo connessa alla tardiva immissione nel possesso del bene, nonché il danno morale e la perdita di chance, tenendo conto anche di interessi e rivalutazione. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tale motivazione fosse viziata e che la misura della provvisionale fosse illegittima o comunque non adeguatamente giustificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse manifestamente infondata perché il preteso difetto o la palese illogicità della motivazione non emergevano dalla lettura del provvedimento impugnato, il quale risultava adeguatamente motivato sul danno patrimoniale e non patrimoniale. Ha inoltre ribadito che la statuizione penale che concede e quantifica una provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto decisione discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere assorbita dalla liquidazione integrale del risarcimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.547,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 540 c.p.p.

    La provvisionale, quale statuizione accessoria nel processo penale, ha natura discrezionale e meramente delibativa; la relativa concessione e quantificazione non è sindacabile con ricorso per cassazione nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sulla motivazione della sentenza impugnata è inammissibile quando il preteso vizio di illogicità non risulti dalla lettura del provvedimento e la decisione dia conto in modo congruo delle ragioni del danno riconosciuto.
  • La statuizione con cui il giudice penale concede o quantifica una provvisionale ha natura discrezionale e meramente delibativa, non richiede una motivazione analitica pari a quella della decisione sul merito del risarcimento e non è autonomamente impugnabile in cassazione nei termini che ne contestino il merito valutativo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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