Cassazione Penale, Ordinanza n. 30790/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento a carico di ignoti nel quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva dichiarato inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza, deducendone l'erroneità e il vizio di motivazione. La Corte ha però rilevato che, dopo la legge n. 103 del 2017, l'ordinanza di archiviazione non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale monocratico solo nei casi di nullità previsti dall'art. 410-bis c.p.p.; nel caso concreto non era stata lamentata una nullità del contraddittorio, bensì un vizio motivazionale. Si è quindi esclusa sia la ricorribilità per cassazione sia la conversione del ricorso in reclamo, perché il rimedio non era quello previsto per il tipo di censura dedotta. La Corte ha inoltre chiarito, in termini generali, che il rinvio alle forme dell'art. 127 c.p.p. non comporta automaticamente la ricorribilità per cassazione, occorrendo una espressa previsione normativa; pertanto, al di fuori delle nullità tipizzate, il sistema non consente ulteriori mezzi di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel sistema successivo alla legge n. 103 del 2017, l'ordinanza di archiviazione non sia impugnabile con ricorso per cassazione, ma solo reclamabile al tribunale monocratico nei casi di nullità di cui all'art. 410-bis c.p.p. Poiché nel caso concreto il ricorrente si doleva di un vizio di motivazione e non della mancata instaurazione del contraddittorio, il rimedio esperibile non era il reclamo e non era possibile neppure convertire l'impugnazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'ordinanza di archiviazione successiva alla riforma è reclamabile al tribunale monocratico solo nei casi di nullità tipizzati; non costituisce un rimedio generalizzato avverso ogni vizio dedotto contro l'archiviazione.
Il richiamo alle forme dell'art. 127 riguarda lo svolgimento del rito camerale e non comporta automaticamente la piena ricezione del modello, compresa la ricorribilità per cassazione, salvo previsione espressa.
Il rinvio alle forme previste dall'art. 127 per la camera di consiglio non amplia di per sé i mezzi di impugnazione esperibili.
Il ricorso per cassazione non è ammesso solo perché si invocano vizi motivazionali in un procedimento per il quale la legge non prevede espressamente tale rimedio.
art. 111, comma 7, Cost.
Il principio del ricorso per cassazione per violazione di legge non è estensibile oltre i casi previsti, e non opera qui come fondamento autonomo di impugnazione.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017, l'ordinanza di archiviazione è impugnabile dalla persona offesa con reclamo al tribunale monocratico soltanto per le nullità espressamente previste dall'art. 410-bis c.p.p.; non esiste un rimedio generalizzato per contestarne il merito o la motivazione.
- Il rinvio al procedimento camerale "nelle forme dell'art. 127 c.p.p." disciplina le modalità di svolgimento dell'udienza, ma non incorpora automaticamente anche il ricorso per cassazione previsto dall'art. 127, comma 7, c.p.p.: per ammettere tale rimedio serve una previsione espressa.
- Nel sistema delle impugnazioni penali vige il principio di tassatività: fuori dei casi previsti dalla legge non è consentito né il reclamo né il ricorso per cassazione, e non è possibile colmare il vuoto normativo con interpretazioni estensive.
- Quando la censura riguarda un vizio di motivazione e non una nullità del contraddittorio, il rimedio del reclamo contro l'archiviazione non è esperibile e l'impugnazione non può essere convertita in un mezzo diverso se mancano i presupposti legali.
- La garanzia del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. opera nei limiti segnati dalla legge processuale e non legittima l'impugnazione per cassazione di provvedimenti per i quali il legislatore abbia previsto un diverso e più ristretto sistema di controlli.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30652/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30653/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30655/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30656/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30659/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30660/2025 del 15/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →