Ordinanza n. 915/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ricorso per l'annullamento: dei seguenti atti: 1) l’esclusione “di diritto” dal concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1° aprile 2025, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, comminata ope legis, in applicazione dell'art. 12, comma 7, del bando di concorso per effetto della mancata presentazione (pur sussistendo un legittimo impedimento comunicato dal ricorrente) alle prove di efficienza fisica per le quali era stato convocato per il giorno 15 dicembre 2025; 2) la nota prot. 0042579 del 15.12.2025 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Concorsi, I Divisione, comunicata a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale - a fronte della richiesta della ricorrente del 15.12.2025 di differimento delle prove di efficienza fisica in ragione di documentato infortunio - l'Amministrazione ha riscontrato che il differimento era possibile in seduta compresa nel calendario concorsuale la cui ultima data utile era il 16 dicembre 2025 e, pertanto, per l'annullamento del rigetto dell'istanza di differimento della ricorrente; 3) ogni provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso reso dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica del concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, per l'assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato, nonché tutte le operazioni, atti e accertamenti e relativi verbali della medesima Commissione della seduta del 15 e/o16 dicembre 2025, nella parte riguardante la ricorrente; 4) ogni ulteriore provvedimento tacito o espresso, mai comunicato e mai notificato, di esclusione della ricorrente dal concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025 per l'assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato, derivante dalla mancata presentazione della ricorrente alla convocazione delle prove di efficienza fisica del 15-16 dicembre 2025 (pur sussistendo un legittimo impedimento della ricorrente); 5) gli artt. 12 e 13 del bando di concorso e, in ogni caso, il bando di concorso nella sua interezza nonché le “Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica” pubblicate sul sito web dedicato al concorso, nelle parti in cui prevedono che tutti i concorrenti, ivi comprendendo anche quelli già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, siano sottoposti alle prove di efficienza fisica; e i medesimi articoli del bando di concorso, laddove non dispongano l'esenzione allo svolgimento degli accertamenti di efficienza fisica per i candidati già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato (esenzione che invece è disposta per gli accertamenti psico-fisici); 6) l'art. 12 comma 7 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1° aprile 2025, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, laddove nel disporre che “I Candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi”, non fa salve le ipotesi, ovvero non prevede il rinvio della prova anche oltre il suddetto calendario, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente, e del pari per l'annullamento delle “Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica” pubblicate sul sito web dedicato al concorso nella parte in cui prevedono la possibilità di rinvio solo nell'ambito del calendario concorsuale dal 3 al 16 dicembre 2025 e non anche oltre il suddetto calendario, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente; 7) l'art. 17, comma 2, del D.M. n. 168/2022, laddove nel disporre che “I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse”, non fa salve le ipotesi ovvero non prevede il rinvio della prova anche oltre il suddetto calendario, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente; 8) l'art. 11 comma 2 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1° aprile 2025, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, laddove nel disporre che “Le Candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età”, non prevede che la convocazione a sessione concorsuale utile successiva alla cessazione dello stato di temporaneo impedimento, riguardi anche quei concorrenti che siano temporaneamente impediti per motivi di salute o di forza maggiore o comunque per motivi non dipendenti dalla propria volontà; 9) l'art. 12 comma 3 del bando di concorso e le “Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica” pubblicate sul sito web dedicato al concorso, nella parte in cui dispongono esercizi ginnici di efficienza fisica uguali per tutti i concorrenti uomini (corsa 1000 mt in 4'10''; salto in alto mt 1,20; piegamenti sulle braccia 15) e per tutte le concorrenti donne (corsa 1000 mt in 5'10''; salto in alto mt 1,00; piegamenti sulle braccia 10), senza distinzione rispetto ai concorrenti partecipanti nell'aliquota dei posti riservata al personale della Polizia di Stato e senza l'effettuazione di prove fisiche differenziate e parametrate in ragione alle soglie di età dei partecipanti; 10) il decreto del Ministero dell'Interno del 30 giugno 2003, n. 198 (Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli); il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 (Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2); il decreto del Ministro dell'Interno 9 settembre 2022, n. 168 (Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento di concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alla carriera dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale), nella parte in cui ciascuno di tali atti non ha previsto che nei concorso per l'assunzione di commissari della Polizia di Stato, gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato siano esentati dalla svolgimento delle prove di efficienza fisica e, subordinatamente e nel caso di accertata obbligatorietà di tali prove, nella parte in cui tali atti non hanno previsto relativamente all'aliquota riservata al personale della Polizia di Stato, l'effettuazione di prove fisiche differenziate in ragione alle soglie di età dei partecipanti; 11) per quanto di ragione e lesivo dell'interesse della ricorrente, ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso; e per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere esonerato dagli accertamenti di efficienza fisica, o subordinatamente ad essere riconvocato alla esecuzione delle stesse con esercizi ginnici in modo parametrato all'età; ancora subordinatamente e ad essere riconvocato alle prove di efficienza fisica; in ogni caso, ad essere ammesso alle fasi successive del concorso (accertamenti attitudinali e prova orale);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso per 196 commissari della Polizia di Stato per mancata presentazione alle prove di efficienza fisica e diniego del differimento delle prove oltre il calendario concorsuale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione di diritto dal concorso, il diniego della richiesta di differimento delle prove di efficienza fisica e gli ulteriori atti della commissione, deducendo di non essersi presentata alla convocazione del 15 dicembre 2025 per un documentato infortunio. Ha inoltre contestato, quali atti presupposti, le disposizioni del bando, del D.M. n. 168/2022 e di altri regolamenti che impongono le prove di efficienza fisica anche agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non prevedono prove differenziate per età e consentono il rinvio soltanto nell'ambito del calendario originario. La domanda cautelare è stata fondata sul fumus derivante dall'illegittimità del diniego di un differimento oltre il 16 dicembre 2025, in assenza di seri e gravi impedimenti organizzativi dell'Amministrazione e in presenza di un impedimento sanitario documentato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso in parte qua l'esecutività degli atti impugnati. Ha ritenuto sussistente un sufficiente fumus boni iuris perché il diniego del differimento oltre il termine finale del calendario concorsuale non appariva giustificato da seri e gravi impedimenti organizzativi, ragionevolmente non sussistenti alla luce dell'articolazione e dello svolgimento della procedura. Il Collegio ha richiamato il precedente secondo cui un'interpretazione del bando e dell'art. 17 del D.M. n. 168/2022 tale da escludere sempre ogni differimento oltre il calendario originario può violare il principio di proporzionalità, impedendo il contemperamento tra esigenze di celerità della procedura e tutela della salute del candidato. L'Amministrazione è stata ordinata a riammettere la ricorrente al concorso e a consentirle di sostenere le prove fisiche in una sessione straordinaria compatibile con il recupero dall'infortunio, salvo il protrarsi della condizione per un periodo incompatibile con documentate e serie esigenze organizzative. È stata inoltre considerata possibile, quale soluzione organizzativa, l'ammissione immediata alle prove orali con successivo svolgimento delle prove fisiche. Nelle more, la ricorrente può proseguire l'iter concorsuale. La decisione sulle spese è stata rinviata al definitivo cautelare.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della valutazione cautelare del fumus boni iuris il TAR ha adottato una misura di sospensione parziale e conformativa.
art. 12, comma 7, del bando di concorso
I Candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi
Non può essere interpretato necessariamente nel senso di escludere ogni differimento oltre il calendario originario, quando ciò impedirebbe un ragionevole contemperamento tra esigenze organizzative e tutela della salute del candidato.
art. 17, comma 2, D.M. 9 settembre 2022, n. 168
I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse
Un'interpretazione che impedisca sempre il differimento oltre il calendario fissato può risultare illegittima per violazione della proporzionalità; l'Amministrazione deve poter valutare una ragionevole riorganizzazione della procedura.
art. 7, comma 2, del bando di concorso
È richiamato quale espressione del principio di ragionevole e giustificata flessibilità nell'ordine di svolgimento delle prove, idoneo a consentire, ove necessario, lo svolgimento delle prove orali prima delle verifiche di efficienza fisica.
Massime di principio
- Una clausola concorsuale che prevede l'esclusione del candidato assente alle prove fisiche e consente il recupero soltanto entro il calendario originario non deve essere interpretata automaticamente come ostativa a ogni differimento successivo, quando l'assenza dipenda da un impedimento sanitario grave e documentato.
- In presenza di un impedimento sanitario documentato, l'Amministrazione deve ponderare concretamente la tutela della salute del candidato con le esigenze organizzative e di celerità della procedura; il diniego di un differimento oltre il calendario originario è illegittimo se non è sorretto da seri e gravi impedimenti organizzativi.
- Il principio di proporzionalità impone, nelle procedure concorsuali, di valutare soluzioni organizzative ragionevoli e flessibili, anche mediante una sessione straordinaria o la diversa sequenza delle prove, purché siano salvaguardate le esigenze documentate dell'Amministrazione e la parità di trattamento.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere parzialmente gli effetti dell'esclusione e ordinare la riammissione provvisoria alla procedura, consentendo lo svolgimento delle prove mancanti e la prosecuzione dell'iter concorsuale nelle more della decisione di merito.
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