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Sentenza

Sentenza del 09/07/2015 n. 3992 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Comunicazione di iscrizione ipotecaria - Decorso del tempo - Presunzione di iscrizione ipotecaria e conseguente fase riscossiva e di impugnazione dei medesimi- Carenza di interesse - Estinzione del giudizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio è stato dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse. Il decorso del tempo dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria ha fatto presumere il superamento della fase meramente comunicativa e l’avvio o il completamento della fase riscossiva, con conseguente venir meno dell’interesse attuale alla decisione sulla sola comunicazione originaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la comunicazione di iscrizione ipotecaria e la relativa attività di riscossione. Il contribuente contestava presumibilmente la legittimità o gli effetti dell’iscrizione ipotecaria. Tuttavia, il decorso del tempo dalla comunicazione consente di presumere che la successiva fase riscossiva si sia realizzata e che l’eventuale iscrizione ipotecaria sia stata oggetto di ulteriore impugnazione.

Norme richiamate

  • Art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973

    La disposizione disciplina la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Nel caso esaminato, il decorso del tempo dalla comunicazione è stato valorizzato per presumere il successivo sviluppo della procedura riscossiva e il venir meno dell’interesse attuale a decidere sulla comunicazione stessa.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere deve essere attuale e concreto: se, durante il giudizio, la situazione si evolve e l’atto originario non produce più un’utilità concreta, il giudizio può essere dichiarato estinto.
  • La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non esaurisce necessariamente la procedura: il contribuente deve verificare se siano intervenuti l’iscrizione effettiva, ulteriori atti di riscossione o nuovi provvedimenti autonomamente impugnabili.
  • Il decorso del tempo può assumere rilievo processuale come elemento presuntivo del completamento della fase riscossiva, soprattutto quando il ricorso riguarda soltanto la comunicazione preventiva.
  • In situazioni analoghe è opportuno impugnare tempestivamente l’atto effettivamente lesivo e aggiornare il giudizio se intervengono ulteriori atti, per evitare una pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse.

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