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Sentenza

Sentenza del 09/07/2015 n. 448 - Corte di Giustizia CEE

1 - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Regolamento (CE) n. 2362/98 - Articoli 7, 11 e 21 - Requisito di agente economico «per proprio conto e a titolo autonomo», operatore «nuovo arrivato». 2 - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Regolamento (CE) n. 2362/98 - Articolo 21 - operazioni attraverso operatore nuovo arrivato, operatore tradizionale - Contingenti tariffari - Banane originarie dei paesi ACP - 3 - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Articolo 4, paragrafo 3- Certificati d'importazione - Non trasferibilità dei diritti derivanti da determinati titoli d'importazione - Dazio agevolato - Pratica abusiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'utilizzo dei contingenti tariffari agevolati per l'importazione di banane. Un operatore tradizionale, SIMBA, vendeva banane situate fuori dall'Unione a Rico Italia, che le rivendeva a operatori qualificati come nuovi arrivati. Questi ultimi importavano le banane beneficiando del dazio agevolato e, dopo lo sdoganamento, le rivendevano nuovamente tramite Rico Italia a SIMBA. Si chiedeva se il requisito dell'attività svolta dal nuovo arrivato "per proprio conto e a titolo autonomo" valesse anche dopo la registrazione, se tali operazioni eludessero il divieto di trasferimento dei diritti d'importazione dai nuovi arrivati agli operatori tradizionali e quali conseguenze derivassero dall'eventuale abuso.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che l'autonomia e l'effettiva attività commerciale devono sussistere non solo al momento della registrazione, ma anche durante l'utilizzo dei contingenti tariffari. Le operazioni descritte possono costituire una pratica abusiva quando, pur rispettando formalmente le regole, siano artificiosamente organizzate per consentire a un operatore tradizionale di beneficiare della quota riservata ai nuovi arrivati. La verifica concreta dell'abuso spetta al giudice nazionale, che deve valutare tutti i rapporti giuridici, economici e personali, l'assenza di rischio commerciale, i margini irrisori e l'eventuale ruolo di prestanome o intermediari. In caso di abuso, il vantaggio viene revocato e devono essere versati i dazi ordinari sui prodotti interessati, senza pregiudizio per eventuali sanzioni amministrative, civili o penali nazionali.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 2362/98, articoli 7, lettera a), e 11

    attività commerciale come importatore "per proprio conto e a titolo autonomo"

    Il requisito di autonomia è necessario sia per ottenere la qualifica di operatore nuovo arrivato sia per conservarla e utilizzarla effettivamente nell'ambito dei contingenti tariffari. Non sono ammesse attività meramente formali o svolte in sostanza per conto di un operatore tradizionale.

  • Regolamento (CE) n. 2362/98, articolo 21, paragrafo 2

    Il trasferimento dei diritti non è ammesso da un operatore nuovo arrivato a favore di un operatore tradizionale

    Il divieto può essere aggirato anche mediante una sequenza di compravendite formalmente lecite, se queste producono in concreto lo stesso risultato di un trasferimento vietato dei diritti d'importazione.

  • Regolamento (CEE) n. 404/93, articoli 18 e 19

    metodo noto come "tradizionali/nuovi arrivati"

    La disciplina dei contingenti mira a riservare una quota agli operatori nuovi effettivi, favorendo la concorrenza e impedendo che gli operatori tradizionali si approprino indirettamente della quota loro riservata.

  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4

    gli atti ... che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto dell'Unione, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano ... il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso

    L'accertamento di una pratica abusiva comporta il recupero del vantaggio indebitamente ottenuto. Il pagamento dei dazi ordinari costituisce una conseguenza ripristinatoria e non una sanzione, restando possibili ulteriori sanzioni previste dal diritto nazionale.

  • Articolo 267 TFUE

    La Corte di giustizia interpreta il diritto dell'Unione, mentre spetta al giudice nazionale accertare i fatti e verificare concretamente l'esistenza degli elementi dell'abuso.

Massime di principio

  • La titolarità formale di una licenza, registrazione o qualifica agevolata non è sufficiente: l'operatore deve svolgere realmente e autonomamente l'attività per la quale il beneficio è previsto.
  • Il divieto di trasferimento di un beneficio può applicarsi anche a operazioni indirette o a catene contrattuali che, pur formalmente regolari, realizzano sostanzialmente il risultato vietato.
  • Per individuare un abuso occorre valutare l'insieme delle circostanze: rapporti tra le parti, controllo economico, rischio commerciale effettivamente assunto, margini, autonomia organizzativa e giustificazione economica delle operazioni.
  • La presenza di un intermediario non esclude l'abuso; anzi, il suo coinvolgimento sistematico può essere un indizio di interposizione fittizia o di occultamento dei rapporti reali.
  • Non ogni collaborazione commerciale è abusiva: l'amministrazione o il giudice devono dimostrare sia che l'operazione contrasta con lo scopo della normativa sia che le condizioni per ottenere il beneficio sono state create artificiosamente.
  • Quando l'abuso è accertato, il beneficio agevolato viene negato o revocato e si procede al recupero dei dazi ordinari, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

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