Sentenza del 09/07/2015 n. 209 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Processo tributario - Pretesa omessa dichiarazione di plusvalenza a seguito di cessione di fabbricato - Eccezione sollevata in ordine alla validità giuridica della sottoscrizione dell'atto da un funzionario dotato del potere sostitutivo - Presenza di delega - Illegittimità - Non sussiste - Terreno rivalutato, ex art. 7 l. 28.12.2001 n. 448 - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa dichiarazione di una plusvalenza di € 17.560,00 derivante dalla cessione di un terreno edificabile. Il contribuente ha chiesto l'annullamento dell'avviso per difetto di motivazione, violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché per il mancato riconoscimento della rivalutazione fiscale del terreno effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 448/2001. È stata inoltre contestata la validità della sottoscrizione dell'atto da parte di una funzionaria, per asserita carenza del potere sostitutivo e della delega.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha respinto l'eccezione relativa alla sottoscrizione dell'avviso, ritenendo valida la delega conferita dal Direttore Provinciale alla funzionaria firmataria. Nel merito, tuttavia, ha ritenuto illegittimo l'accertamento perché l'Ufficio aveva disconosciuto la rivalutazione del terreno, sebbene essa fosse stata effettuata sulla base di una perizia giurata e assoggettata all'imposta sostitutiva prevista dalla legge. Il fatto che nell'atto di vendita fosse stato indicato un valore inferiore a quello rivalutato, senza esplicitare quest'ultimo, non è stato ritenuto sufficiente a neutralizzare gli effetti fiscali della rivalutazione ai fini del calcolo della plusvalenza.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze [...] può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore [...] determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
La norma consente di sostituire il costo storico del terreno edificabile con il valore risultante da una perizia giurata, purché siano rispettati gli adempimenti previsti, compreso il pagamento dell'imposta sostitutiva. Il valore rivalutato rileva quindi nel calcolo della plusvalenza.
Art. 68, comma 2, del TUIR
Per i terreni rivalutati, il valore determinato dalla perizia asseverata costituisce il riferimento per calcolare la plusvalenza imponibile.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, così da consentire al contribuente di comprendere l'an e il quantum della richiesta e di predisporre una difesa effettiva.
Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212
È stato invocato dal contribuente nell'ambito delle garanzie dello Statuto dei diritti del contribuente, ma la decisione si è concentrata soprattutto sulla motivazione dell'atto e sulla rivalutazione del terreno.
Art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
È stato richiamato con riferimento all'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi, compresi quelli tributari.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un avviso di accertamento da parte di un funzionario diverso dal dirigente non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto: l'atto può essere valido se l'Amministrazione dimostra l'esistenza di una delega conferita da un soggetto competente.
- Quando un terreno edificabile è stato validamente rivalutato mediante perizia giurata e pagamento dell'imposta sostitutiva, il valore rivalutato deve essere considerato nel calcolo della plusvalenza.
- La mancata indicazione nell'atto di vendita del valore rivalutato non comporta necessariamente la perdita degli effetti fiscali della rivalutazione, se gli altri requisiti sostanziali e documentali risultano rispettati.
- L'Amministrazione finanziaria non può disconoscere la rivalutazione basandosi esclusivamente sul fatto che il prezzo dichiarato nell'atto di vendita sia inferiore al valore periziato; deve considerare la disciplina specifica della rivalutazione e la documentazione prodotta dal contribuente.
- Un avviso di accertamento deve esporre in modo comprensibile i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, in modo da permettere al contribuente di conoscere con precisione la contestazione e difendersi adeguatamente.
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