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Sentenza

Sentenza del 09/07/2015 n. 454 - Corte di Giustizia CEE

Fiscalità - Artt. 7 e 9 Direttiva 92/12/CEE - Regime generale dei prodotti soggetti ad accisa - Tassazione delle merci di contrabbando - Merci immesse in uno Stato membro e trasportate da un altro Stato membro - Determinazione dello Stato membro competente - Diritto dello Stato di transito di assoggettare le merci ad accisa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva trasportato clandestinamente ingenti quantitativi di sigarette dall’Ungheria al Regno Unito, attraversando l’Austria, senza il documento di accompagnamento previsto dalla direttiva 92/12/CEE. Le autorità austriache lo avevano assoggettato all’accisa ritenendo che avesse detenuto commercialmente le sigarette in Austria. La questione riguardava se anche lo Stato membro di transito potesse riscuotere l’accisa, oltre allo Stato di destinazione nel quale le merci erano state rinvenute.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che gli Stati membri di transito non possono riscuotere l’accisa nei confronti del conducente per la mera detenzione commerciale delle merci durante il transito, quando i prodotti di contrabbando sono destinati a un altro Stato membro e vengono scoperti in quest’ultimo. L’accisa deve essere riscossa nello Stato membro di destinazione, ossia quello in cui le merci sono effettivamente detenute e immesse in consumo. La decisione nazionale a carico del ricorrente, fondata sulla riscossione dell’accisa in Austria, risultava quindi incompatibile con il diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articoli 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/12/CEE

    Nel caso in cui prodotti soggetti ad accisa, che siano già stati immessi in consumo in uno Stato membro, sono detenuti a scopo commerciale in un altro Stato membro, le accise vengono riscosse nello Stato membro in cui i prodotti sono detenuti.

    La disposizione individua normalmente lo Stato membro di destinazione, nel quale i prodotti sono detenuti commercialmente e destinati al consumo, come Stato competente per la riscossione dell’accisa. Tale regola impedisce, in linea generale, la tassazione concorrente degli Stati di transito.

  • Articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 92/12/CEE

    I prodotti ... circolano tra i territori dei diversi Stati membri sotto scorta di un documento di accompagnamento.

    L’assenza del documento costituisce un’irregolarità, ma non attribuisce automaticamente a ciascuno Stato di transito il potere di riscuotere l’accisa, quando sia individuabile lo Stato di destinazione e le merci siano effettivamente rinvenute in esso.

  • Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE

    L’accisa va pagata nello Stato membro nel cui territorio si trovano i prodotti ed è esigibile nei confronti del detentore dei prodotti.

    La norma non consente allo Stato di transito di imporre autonomamente l’accisa quando, nel caso concreto, i prodotti sono destinati a un altro Stato membro e vengono rinvenuti in quest’ultimo, ove l’accisa è già divenuta esigibile.

  • Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE

    L’accisa diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo o della constatazione degli ammanchi.

    Per merci introdotte irregolarmente nell’Unione e detenute a fini commerciali, l’accisa è collegata all’immissione in consumo e, secondo la ricostruzione della Corte, deve essere riscossa nello Stato in cui le merci sono scoperte e immesse effettivamente in consumo.

  • Articolo 20 della direttiva 92/12/CEE

    In caso di irregolarità o infrazione nel corso della circolazione ... l’accisa deve essere pagata nello Stato membro nel cui territorio l’irregolarità o l’infrazione è stata commessa.

    La disciplina riguarda specificamente le irregolarità nella circolazione soggetta al regime previsto dalla direttiva e non giustifica, nel caso esaminato, una tassazione cumulativa in tutti gli Stati attraversati.

  • Articolo 27, paragrafi 1 e 2, della legge austriaca sui tabacchi del 1995

    L’imposta diviene esigibile ... in conseguenza della loro detenzione o del loro primo impiego per scopi commerciali nel territorio di giurisdizione tributaria.

    La norma nazionale non può essere applicata in modo da attribuire all’Austria il potere di riscuotere l’accisa per il solo transito, se tale applicazione contrasta con la ripartizione della competenza fiscale prevista dalla direttiva europea.

  • Direttiva 92/108/CEE

    Ha modificato la direttiva 92/12/CEE, il cui sistema mira a uniformare l’esigibilità delle accise e, in linea generale, a evitare la doppia imposizione tra Stati membri.

Massime di principio

  • Quando prodotti soggetti ad accisa attraversano più Stati membri e sono destinati a uno Stato finale identificabile, la competenza fiscale spetta normalmente allo Stato di destinazione, non agli Stati di mero transito.
  • L’assenza dei documenti di accompagnamento o l’illegalità del trasporto non autorizzano automaticamente tutti gli Stati attraversati a riscuotere l’accisa.
  • La mera detenzione materiale da parte del conducente durante il trasporto non basta, da sola, a rendere esigibile l’accisa nello Stato di transito quando le merci sono destinate e rinvenute in un altro Stato membro.
  • La prevenzione delle frodi può giustificare deroghe al principio di imposizione in un solo Stato soltanto in circostanze specifiche, come l’impossibilità di individuare lo Stato competente o la scomparsa delle merci; non in presenza di una destinazione effettivamente nota.
  • La normativa nazionale deve essere interpretata e applicata conformemente alla direttiva europea: una disposizione interna che colpisca il semplice transito non può prevalere sulla ripartizione unionale della competenza fiscale.
  • La decisione sulla responsabilità penale, doganale o amministrativa del trasportatore è distinta dalla questione dell’obbligo di pagamento dell’accisa: il conducente può eventualmente rispondere di altre violazioni, ma non è automaticamente debitore dell’accisa nello Stato di transito.

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