Sentenza del 09/07/2015 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Oggetto: Irpef, addizionale regionale, Irap, Iva e contributi Inps - Annullamento avviso di accertamento. Motivazione per relationem con altro atto non prodotto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto e l’avviso di accertamento è stato dichiarato nullo. Il giudice ha ritenuto che la motivazione per relationem, quando richiama un atto non prodotto e indispensabile per comprendere la pretesa, non consenta al contribuente un’adeguata difesa né al giudice un effettivo controllo di legalità. Non possono quindi essere posti a fondamento della decisione fatti o dichiarazioni non adeguatamente provati nel processo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento perché motivato per relationem mediante il richiamo a una dichiarazione contenuta in un altro atto, che costituiva l’unico presupposto della pretesa, ma che l’Amministrazione non aveva prodotto in giudizio. L’assenza dell’atto integrale impediva di verificare il contesto, il contenuto e l’attendibilità della dichiarazione, nonché di contestarla concretamente e di consentire al giudice il controllo sui presupposti di fatto e sulle ragioni sostanziali della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Articolo 32 del D.P.R. 600/1973
La norma disciplina i poteri degli uffici nelle attività di controllo e accertamento, inclusa l’acquisizione di dati, notizie e documenti. Nel caso esaminato, tuttavia, l’utilizzo di elementi acquisiti dall’Amministrazione non esonera dall’obbligo di produrre l’atto presupposto quando esso sia essenziale per comprendere e contestare la pretesa.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se l’atto richiamato è conoscibile dal contribuente oppure viene prodotto e reso concretamente verificabile nel giudizio, quando sia indispensabile per comprendere la pretesa.
- Se l’avviso si fonda su una dichiarazione o su un documento non allegato e non prodotto dall’Amministrazione, il contribuente può contestare la lesione del diritto di difesa e l’insufficienza della motivazione.
- Il giudice non può fondare la decisione su fatti, dichiarazioni o documenti meramente richiamati ma non provati in modo verificabile nel processo.
- L’omessa produzione dell’unico atto presupposto può comportare la nullità dell’avviso quando impedisce di individuare i presupposti concreti, le ragioni sostanziali e gli elementi di fatto della pretesa tributaria.
- Per valutare un avviso motivato per relationem occorre verificare: quale atto viene richiamato, se il contribuente ne aveva effettiva conoscenza, se l’atto è stato allegato o prodotto in giudizio e se il suo contenuto consente una contestazione specifica.
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