Sentenza del 09/07/2015 n. 43 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Oggetto: Imposta di Registro - Interesse ad agire del condebitore solidale in caso di avvenuto pagamento dell'imposta da parte di altro condebitore. Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente intendeva contestare la debenza dell'imposta di registro, verosimilmente anche invocando gli effetti favorevoli di un eventuale giudicato formatosi tra un altro condebitore solidale e l'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1306 c.c., il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può essere fatto valere dagli altri coobbligati soltanto in via di eccezione, per opporsi a una pretesa di pagamento ancora attuale, e non in via di azione per ottenere la ripetizione di quanto sia già stato pagato. Poiché l'imposta indicata nell'avviso era stata integralmente versata da altro condebitore e definitivamente incassata dall'Erario, il ricorrente non avrebbe potuto conseguire dal giudizio un'utilità concreta e giuridicamente apprezzabile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Il pagamento integrale del tributo da parte dell'altro condebitore aveva eliminato una pretesa tributaria attuale nei confronti del ricorrente e una sentenza favorevole non avrebbe prodotto effetti utili nei suoi confronti né consentito la restituzione dell'imposta già incassata. La carenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La conclusione non cambia qualora il condebitore pagatore intenda successivamente esercitare il regresso: il condebitore rimasto inerte potrà contestare, nel giudizio civile di regresso, l'erroneità del pagamento, e il giudice civile potrà valutare incidentalmente la debenza dell'imposta ai soli fini della decisione sul regresso.
Norme richiamate
Art. 1292 c.c.
Disciplina l'obbligazione solidale, nella quale ciascun debitore può essere tenuto all'adempimento dell'intera prestazione, salvo i rapporti interni di regresso tra i condebitori.
Art. 1306 c.c.
Il condebitore solidale può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro condebitore nei confronti del creditore soltanto per contrastare una pretesa ancora azionata, non per promuovere un'azione di ripetizione o restituzione di somme già pagate.
Art. 100 c.p.c.
Richiede che chi propone una domanda abbia un interesse concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile a ottenere una pronuncia utile. Se il pagamento ha già estinto la pretesa tributaria e la decisione non può produrre alcun vantaggio concreto, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Corte di Cassazione, sentenze n. 6918/2013, n. 1111/2013, n. 16332/2005, n. 1589/2006, n. 18025/2004 e n. 7783/2003
Confermano, secondo il principio richiamato, che il coobbligato solidale non può utilizzare il giudicato favorevole altrui per ottenere la restituzione di un tributo già pagato e che, in tale situazione, viene meno l'interesse attuale a coltivare l'impugnazione tributaria.
Massime di principio
- Il condebitore solidale può invocare il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato principalmente come difesa contro una richiesta di pagamento ancora pendente, non come strumento autonomo per recuperare somme già versate.
- Quando il tributo è stato integralmente pagato e definitivamente acquisito dall'Erario, un ricorso volto soltanto a contestare la debenza dell'imposta può essere dichiarato inammissibile se la decisione non può produrre un beneficio concreto per il ricorrente.
- L'interesse ad agire deve essere attuale e non meramente teorico; la sua assenza può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualsiasi fase del processo.
- Il pagamento effettuato da un condebitore non impedisce necessariamente una successiva controversia interna di regresso: in quel giudizio il debitore convenuto può contestare la debenza dell'imposta e il giudice civile può esaminare incidentalmente tale questione.
- In presenza di obbligazioni solidali, occorre distinguere il rapporto esterno con l'Amministrazione finanziaria, nel quale ciascun coobbligato può essere chiamato a pagare l'intero tributo, dal rapporto interno tra coobbligati, nel quale possono sorgere pretese di regresso e contestazioni sulla correttezza del pagamento.
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