Cassazione Penale, Sentenza n. 4585/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata prova del "dolo specifico" richiesto per la bancarotta documentale (la Corte d'appello avrebbe affermato il dolo senza ancorarlo a specifici indici di fraudolenza); (2) mancata riqualificazione del reato nella forma meno grave di bancarotta documentale semplice, tenuto conto del limitato arco temporale e della scarsa prova del fine di recare pregiudizio ai creditori (collegato al primo motivo); (3) censura sulla prova della distrazione del veicolo indicato in rubrica: il giudice di merito si sarebbe basato su una presunzione (iscrizione al P.R.A.) ed avrebbe in pratica invertito l'onere della prova, senza dimostrare la previa disponibilità del bene da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e ha assorbito il secondo. Ha accertato un vizio motivazionale nell'impugnata sentenza circa la prova del "dolo specifico" richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, rilevando l'assenza di specifici indici di fraudolenza ancorati alla condotta dell'imputato (si segnala che l'unica distrazione accertata in primo grado riguardava un solo veicolo). La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e genericità; la Cassazione ha però confermato il principio che le risultanze del P.R.A. costituiscono prova presuntiva della titolarità del veicolo, utilizzabile se non efficacemente contestata dall'imputato. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma di disciplina dei limiti dell'impugnazione; richiamata per definire i limiti delle censure consentite in cassazione rispetto a quanto dedotto in appello.
art. 192, secondo comma, cod. proc. pen.
Richiama lo standard di valutazione delle prove indiziarie ("gravità, precisione e concordanza"); la Corte ha osservato che non è stato indicato quali specifici indici di fraudolenza giustificassero la conclusione sul dolo specifico.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Prevede la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; citata con riferimento alla ricezione delle conclusioni nel procedimento di cassazione.
r.d.l. 15/03/1927, n. 436 (conv. l. 19/02/1928, n. 510), art. 6
Disciplina il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). La Cassazione conferma che l'iscrizione nel P.R.A. costituisce prova presuntiva della titolarità del veicolo e può essere utilizzata come base documentale per inferire la precedente disponibilità del bene, salvo prova contraria offerta dall'imputato.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta documentale "specifica" il dolo finalizzato a recare pregiudizio ai creditori deve essere provato tramite indici specifici di fraudolenza (es. passivo rilevante, distrazione di beni aziendali): la sola omissione della consegna delle scritture, senza ulteriori elementi, può non essere sufficiente a provare il dolo specifico.
- Se l'accertamento riguarda la distrazione di singoli beni, i giudici devono ponderare con maggiore rigore la prova del dolo specifico; la presenza di un'unica distrazione aggravata richiede motivazione più dettagliata.
- La prova della distrazione di beni aziendali può essere desunta dalle risultanze di pubblici registri (es. P.R.A.) e da documenti redatti secondo le prescrizioni di legge; tali risultanze hanno valore di presunzione semplice e possono essere ribaltate solo con prova idonea e specifica fornita dall'amministratore.
- In tema di responsabilità dell'amministratore, grava su quest'ultimo l'onere probatorio di spiegare la concreta destinazione dei beni aziendali non rinvenuti dalla curatela: essendo artefice della gestione, egli è in posizione migliore per fornire la prova contraria.
- In grado di appello e cassazione è necessario che le conclusioni sull'elemento soggettivo siano ancorate a prove o indici specifici e non a formule apodittiche; la mancanza di motivazione adeguata può determinare annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
- Censure generiche e aspecifiche avverso la valutazione probatoria sui singoli elementi (es. contestazione generica della valenza presuntiva del P.R.A.) rischiano di essere dichiarate inammissibili se non supportate da argomentazione e mezzi probatori concreti.
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