Cassazione Penale, Ordinanza n. 08089/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva giudicato per delitti in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano due: il primo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censurato però in modo sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte in appello; il secondo lamentava un vizio di motivazione sulla sussistenza del fatto, ma in modo ritenuto meramente assertivo e privo di specificità, anche perché l'imputato era stato arrestato in flagranza di reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure erano in larga parte ripetitive di questioni già valutate dai giudici di merito con argomentazioni corrette e non illogiche; in particolare, il diniego delle attenuanti generiche era già stato motivato con plurimi argomenti e non risultavano dedotti elementi positivi idonei a sorreggere la richiesta. Anche la doglianza sulla sussistenza del fatto è stata ritenuta assertiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi meramente riproduttivi di censure già compiutamente esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta e non manifestamente illogica.
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato: la loro concessione richiede la presenza di elementi positivi specificamente allegati e apprezzabili, la cui mancanza legittima il diniego motivato.
- La censura di vizio di motivazione deve essere specifica e confrontarsi con gli argomenti della sentenza impugnata; formule assertive o generiche non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
- La condizione di arresto in flagranza può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento fattuale significativo nella valutazione della sussistenza del fatto e della tenuta della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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