Ordinanza n. 338/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Commissione Medica Interforze di II Istanza che ha giudicato il ricorrente idoneo ai Servizi di Istituto nella Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il giudizio medico-legale di idoneità era contestato in relazione a una patologia, oscurata nel provvedimento. In sede cautelare il ricorrente prospettava presumibilmente vizi della valutazione tecnica, ma il testo dell’ordinanza non specifica analiticamente i singoli motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Al sommario esame proprio della fase cautelare, non ha ravvisato nella valutazione della Commissione Medica profili di manifesta contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti, carenze istruttorie o motivazionali tali da compromettere l’attendibilità del giudizio medico-legale. Il giudice ha inoltre rilevato che la valutazione della Commissione è espressione di discrezionalità tecnica con ampi margini di apprezzamento. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché il ricorrente era impiegato in servizi di ordine pubblico non più di due volte al mese e il provvedimento consentiva alla Sala Medica di riferimento di esentarlo dai servizi più gravosi in caso di riacutizzazione della patologia, attualmente sotto controllo. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 750 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata rigettata per carenza sia di fumus boni iuris sia del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in materia di tutela dei dati relativi alla salute e di oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, a fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni medico-legali della pubblica amministrazione resta circoscritto alla verifica di manifesta contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti e carenze istruttorie o motivazionali tali da incidere sull’attendibilità del giudizio tecnico.
- Le valutazioni delle Commissioni mediche pubbliche sono espressione di discrezionalità tecnica; in assenza di vizi macroscopici o di elementi idonei a infirmarne l’attendibilità, non possono essere sostituite dal giudice con una propria valutazione tecnica.
- La tutela cautelare richiede il periculum in mora concreto e attuale: tale requisito può essere escluso quando l’impiego del dipendente in attività potenzialmente gravose sia limitato e l’amministrazione disponga di strumenti per esentarlo da tali servizi in caso di aggravamento della patologia.
- La possibilità, prevista dal provvedimento impugnato, di modulare o limitare l’impiego del dipendente in relazione all’evoluzione della sua patologia costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare del rischio di danno grave e irreparabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3150/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3151/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3152/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3153/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3154/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3159/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →