Cassazione Civile, Ordinanza n. 20461/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento per TOSAP relativo all'anno 2009, inizialmente annullato dal giudice di primo grado e poi riformato in appello su impugnazione dell'ente impositore. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione e, successivamente, ricorso per revocazione contro l'ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il precedente ricorso. Nel ricorso per revocazione ha dedotto un errore di fatto della Corte: da un lato, l'ordinanza avrebbe erroneamente supposto la rituale notifica dell'atto di appello e avrebbe confuso il tema della regolarità della notifica con una questione di diritto; dall'altro, avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili i motivi con cui era stata censurata non solo la sentenza resa sulla revocazione, ma anche la sentenza d'appello, che secondo il ricorrente era viziata per omessa notifica dell'appello e per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del comune, litisconsorte necessario. La Corte, nel riesaminare il fascicolo, ha riconosciuto l'errore percettivo sull'oggetto dell'impugnazione originaria: il ricorso del contribuente aveva effettivamente censurato anche la sentenza di appello. Tuttavia, in fase rescissoria, ha confermato che i primi due motivi originari erano infondati perché la contestazione sulla ritualità della notifica dell'appello attiene a una valutazione in diritto e non a errore revocatorio. Ha poi accolto il terzo motivo, rilevando che la notifica dell'atto di appello era stata spedita a un indirizzo non corrispondente al domicilio eletto del difensore del contribuente, quindi non si era perfezionata; ha richiamato il principio secondo cui, in caso di notifica non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio. Ne è conseguito l'accoglimento del ricorso per revocazione limitatamente all'errore percettivo e, in sede rescissoria, l'accoglimento del terzo motivo con assorbimento del quarto, la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello originario, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione nei limiti dell'errore percettivo, revocando la precedente ordinanza n. 5838/2015. In sede rescissoria ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha assorbito il quarto e ha disatteso gli altri motivi. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza di appello n. 41/03/2012 e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l'atto di appello per notificazione non rituale nei termini di legge. È stato così confermato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di pagamento TOSAP. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società e del comune intimati.
Norme richiamate
L'errore revocatorio è configurabile solo se vi è errore percettivo su un fatto decisivo, non quando la doglianza investe una valutazione giuridica.
Richiamato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso.
È richiamato quale parametro temporale per la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio quando la notificazione non sia andata a buon fine per cause non imputabili al notificante.
In generale, è il riferimento normativo della revocazione per errore di fatto.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un errore di percezione su un fatto incontestabilmente escluso dagli atti o, viceversa, supposto inesistente nonostante la sua presenza, e non può riguardare apprezzamenti o qualificazioni giuridiche.
- Quando il ricorso originario abbia effettivamente censurato più decisioni, la Corte non può limitarsi a considerare una sola sentenza se dagli atti emerge chiaramente che l'impugnazione era cumulativa anche contro altro provvedimento.
- La notificazione dell'atto di appello effettuata a un indirizzo non corrispondente al domicilio eletto del difensore non si perfeziona e determina l'inammissibilità dell'appello se non viene tempestivamente riattivato il procedimento notificatorio secondo il principio di immediata rinnovazione dopo l'esito negativo.
- L'errore sulla ritualità della notificazione dell'atto di appello attiene a una questione di diritto e non integra, di per sé, errore revocatorio di fatto.
- In sede di ricorso per cassazione, quando il vizio dedotto investe la notificazione dell'atto introduttivo del grado di appello, la Corte può esaminare direttamente il fascicolo di merito se si tratta di error in procedendo.
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