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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17298/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità emessa dal giudice dell'esecuzione, poiché l'istanza era una mera riproposizione di una precedente richiesta già rigettata. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice esecuzione)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza proposta in sede esecutiva per ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati oggetto di due sentenze irrevocabili di condanna. La Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza perché mera reiterazione di una precedente domanda di identico contenuto già rigettata nel 2019 e non impugnata. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza sostenendo, in sostanza, che dovessero considerarsi elementi nuovi sia alcune dichiarazioni di un collaboratore di giustizia sia un più recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione, idonei a superare la precedente decisione. La Corte di cassazione ha rilevato però che il ricorso si limitava a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte, senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata e senza spiegare in che senso tali elementi fossero realmente nuovi e non già considerati nel precedente giudizio esecutivo.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    configura una preclusione allo stato degli atti che non opera solo quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione

    In incidente di esecuzione il giudice può dichiarare inammissibile l'istanza se questa è una mera riproposizione di una richiesta già rigettata; la preclusione non vale solo se vengono prospettati fatti o questioni nuovi, mai esaminati prima.

Massime di principio

  • In sede di incidente di esecuzione, l'istanza reiterativa di una richiesta già rigettata e non impugnata è inammissibile quando non introduca fatti o questioni nuovi rispetto a quelli già decisi.
  • Ai fini del superamento della preclusione processuale, non basta allegare in modo generico elementi asseritamente nuovi: occorre indicare specificamente perché tali elementi non fossero stati già presi in considerazione nella precedente decisione.
  • La novità rilevante deve consistere in fatti o questioni effettivamente non esaminati in precedenza; non integra di per sé novità un richiamo a dichiarazioni già contenute negli atti valutati o a orientamenti giurisprudenziali anteriori alla precedente decisione.
  • Nel ricorso per cassazione avverso un provvedimento di inammissibilità in esecuzione è necessario confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata; la mera riproposizione dei motivi già disattesi conduce all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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