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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29540/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 22/01/2024. Il ricorrente, assistito dall'avv. Salvatore Arcadipane, articolava sei censure: 1) e 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata e insufficiente valutazione degli elementi oggettivi relativi all'investimento dell'agente Caporaso, tali da escludere gli elementi del reato contestato al capo 5; 3) vizio di motivazione in relazione all'art. 56 c.p., per mancata dimostrazione dell'animus necandi e richiesta di riqualificazione in lesioni personali aggravate; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 c.p., per mancato riconoscimento della continuazione con precedenti condanne per spaccio (Tribunale di Lecco 22/05/2021); 5) mancata valutazione delle attenuanti generiche, in ragione della collaborazione processuale del ricorrente; 6) vizio di motivazione sulla misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 235 c.p., contestata come basata esclusivamente sui precedenti penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e, in parte, inammissibile. In particolare: i primi due motivi (esaminati congiuntamente) sono stati ritenuti infondati: la Corte ha condiviso la ricostruzione di merito secondo cui la manovra di retromarcia deliberata dall'imputato, l'impatto con il paraurti posteriore e le lesioni diagnosticate alla vittima dimostrano la idoneita ex ante dell'azione a cagionare la morte e la pervicace determinazione dell'agente; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale ha correttamente valutato l'univocità degli atti e l'animus necandi sulla base della dinamica fattuale; il quarto, il quinto e il sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili: la continuazione non sussisteva per carenza di un programma criminoso unitario; le attenuanti generiche non erano applicabili alla luce dell'elevato disvalore dell'azione e della pervicacia della condotta; la misura di sicurezza dell'espulsione è risultata legittima in ragione della pericolosità sociale emergente anche dai precedenti condanne. Conseguentemente è stato confermato il giudizio di colpevolezza per il residuo reato contestato al capo 5 (tentato omicidio, artt. 56 e 575 c.p.), con la conferma della relativa quantificazione della pena derivante dalla sentenza di appello (rideterminata in quattro anni e dieci mesi di reclusione), nonché delle pene accessorie e della misura di sicurezza dell'espulsione.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    La Corte conferma che per il tentativo occorre valutare ex ante l'idoneità degli atti a provocare l'evento e l'univocità della volontà dell'agente; la direzione teleologica della condotta si ricava dalle modalità concrete dell'azione.

  • art. 575 cod. pen. (omicidio)

    La norma viene applicata nella forma tentata: la condotta (investire con l'auto) è stata ritenuta idonea e diretta, secondo le circostanze, a ledere il bene giuridico vita.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen. (continuazione)

    Il riconoscimento della continuazione richiede l'esistenza di un programma criminoso unitario, originariamente progettato; la Corte ha ritenuto che tale requisito mancasse rispetto alle condanne per spaccio.

  • art. 133 cod. pen. (attenuanti generiche e criteri di determinazione della pena)

    Le attenuanti generiche non sono una concessione di mero favore ma richiedono il riconoscimento di situazioni fattuali rilevanti e specifiche; la Corte ha ritenuto che la gravità del fatto e la pervicacia della condotta impedissero il riconoscimento delle generiche.

  • art. 235 cod. pen. (misura di sicurezza dell'espulsione)

    La misura di sicurezza dell'espulsione può essere applicata quando la pericolosità sociale dell'imputato, anche dimostrata da precedenti e dal contesto criminoso, giustifica l'intervento; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione per la caratura criminale dell'imputato.

Massime di principio

  • Per configurare il tentativo di omicidio commesso con un veicolo occorre valutare l'idoneità ex ante della condotta e la direzione teleologica della volontà dell'agente sulla base delle modalità concrete dell'azione (manovre, punto di impatto, posizione della vittima, sequenza degli eventi).
  • L'animus necandi può essere desunto da circostanze fattuali e comportamenti univoci e pervicaci dell'agente; la mera dichiarazione difensiva di non volere uccidere non prevale se le modalità dell'azione mostrano la volontà di eliminare la resistenza della vittima.
  • La continuazione ex art. 81 c.p. richiede un progetto criminoso unitario e preesistente; non basta la mera coesistenza di reati o una condotta volta a sfuggire a controlli legati a precedenti differenti.
  • Le attenuanti generiche non sono automatiche per la collaborazione o per le dichiarazioni confessorie: devono emergere fatti specifici e rilevanti che incidano sulla valutazione complessiva della personalità e della capacità a delinquere.
  • La misura di sicurezza dell'espulsione può essere motivata anche sulla base della pericolosità sociale emergente dai precedenti e dal contesto criminoso; l'applicazione richiede motivazione che colleghi la pericolosità all'esigenza di tutela sociale.

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