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Ordinanza

Ordinanza n. 1332/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia - Lecce che aveva respinto il ricorso contro un provvedimento relativo al soggiorno del cittadino straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado di reiezione. Le deduzioni cautelari erano dirette a contestare la ricostruzione procedimentale posta a fondamento della sentenza impugnata e la legittimità del decreto già impugnato in primo grado. La controversia riguardava, in particolare, la conformità del provvedimento ai limiti temporali di validità del visto d'ingresso stagionale di tipo D. Il cittadino straniero, pur essendo stato posto nelle condizioni di svolgere attività lavorativa stagionale sin dal suo ingresso in Italia, al momento dell'adozione del provvedimento aveva già soggiornato nel territorio nazionale per un periodo superiore a nove mesi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che le deduzioni dell'appellante non fossero idonee a scalfire le puntuali motivazioni della sentenza impugnata, fondate su una ricostruzione procedimentale coerente e completa. Il Collegio ha inoltre rilevato che tale ricostruzione trovava conferma nella conformità del decreto ai limiti temporali di validità del visto stagionale di tipo D, poiché il soggiorno in Italia aveva già superato nove mesi al momento dell'adozione del provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre la tutela dei dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado deve essere negata quando le deduzioni dell'appellante non siano idonee a superare una motivazione puntuale, coerente e completa posta a fondamento della decisione impugnata.
  • La legittimità di un provvedimento relativo al soggiorno per lavoro stagionale deve essere valutata anche alla luce dei limiti temporali di validità del visto d'ingresso stagionale di tipo D; il superamento del periodo massimo di soggiorno rileva quando sia già maturato al momento dell'adozione del provvedimento impugnato.
  • La circostanza che il cittadino straniero sia stato posto nelle condizioni di svolgere attività lavorativa stagionale sin dal proprio ingresso non consente di superare i limiti temporali di validità del visto stagionale, qualora il soggiorno abbia oltrepassato il periodo massimo consentito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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