Cassazione Civile, Sentenza n. 7647/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della C.T.R. di Roma n. 897/2017 che aveva confermato la legittimità della cartella di pagamento notificata il 21/06/2012 da Equitalia per TARSU 2011. Il ricorso in cassazione comprendeva sei motivi volti a censurare la validità della cartella (in particolare la qualificazione dell'area come produttiva di rifiuti/destinata a vendita e deposito di prodotti agricoli e la presunta mancanza di un previo avviso di accertamento), nonché argomentazioni sulla motivazione della cartella e sull'esecutività del ruolo nello stesso anno d'imposta
La decisione
Il Procuratore Generale ha concluso per l'estinzione. In data 15/02/2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per effetto di un accordo transattivo con il Comune; la Corte ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non si è provveduto sulle spese del giudizio, essendo le parti rimaste inattive in questa fase, e non è stato richiesto alla ricorrente alcun ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002
Norme richiamate
Norma invocata per dichiarare estinto il processo in seguito alla rinuncia del ricorrente/accordo transattivo; la Corte ha applicato tale disposizione per chiudere il giudizio senza decidere nel merito
art. 13 d.P.R. 115/2002, comma 1-bis
Richiamato in relazione all'eventuale obbligo di versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato; la Corte ha ritenuto che, a seguito dell'esito abdicativo del giudizio e dell'assenza di attività difensiva delle parti, non sussistessero i presupposti per tale versamento
legge e decreti ministeriali in materia di riscossione e motivazione della cartella
La C.T.R. aveva ritenuto che la cartella fosse motivata secondo le prescrizioni vigenti; la norma è stata interpretata nel senso che, quando la cartella contiene le informazioni richieste dalla normativa e il contribuente non contesta il presupposto impositivo, la cartella è legittima
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso o l'accordo transattivo tra le parti determina l'estinzione del processo ex art. 390 c.p.c., con conseguente chiusura del giudizio senza pronuncia sul merito.
- In caso di estinzione per rinuncia/accordo non è obbligatorio che il giudice decida sulle spese se le parti non hanno svolto attività difensiva nella sede chiamata; può altresì venire escluso l'obbligo di versare ulteriori contributi unificati se mancano i presupposti normativi.
- Se il contribuente non contesta il presupposto impositivo (es. la detenzione di un'area soggetta a TARSU) e la cartella è motivata secondo legge e decreti ministeriali, gli Organi giudicanti tendono a ritenere legittima la cartella di pagamento.
- La notifica di un avviso di accertamento non è sempre necessaria per la validità della cartella: dipende dalla fattispecie concreta e dalla documentazione e motivazione contenute nella cartella stessa, oltre che dall'eventuale comportamento del contribuente (es. mancata denuncia di variazioni o richieste di esenzioni).
- L'esecutività del ruolo nello stesso anno d'imposta, di per sé, non preclude il diritto dell'ente impositore a pretendere il pagamento, salvo vizi procedurali o sostanziali specifici che ne compromettano la legittimità.
- Prima di transigere o rinunciare è opportuno valutare l'effetto dell'estinzione sul precedente provvedimento impugnato (la sentenza confermativa resta in vita fino ad eventuale diversa pronuncia), e le eventuali reciproche rinunce a pretese economiche che comportano l'accordo.
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