Cassazione Civile, Sentenza n. 7547/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (27/07/2018 n. 5290/16/2018) che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla Fondazione E.N.P.A.M. in una controversia relativa a una cartella di pagamento (n. 09720150144915817000) per complessivi € 2.183.914,66 relativa all'INVIM straordinaria in relazione a immobile (Palazzo Italia) e alla presunta responsabilità per una quota di COFER S.p.A. in liquidazione. Contestazioni incidentali riguardavano, tra l'altro, la validità dell'iscrizione a ruolo, la formazione del giudicato su precedenti sentenze, la responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società e il diniego da parte dell'Agenzia della richiesta di definizione agevolata ex legge n. 197/2022. In corso di causa la Fondazione ha chiesto e perfezionato la definizione agevolata (pagamento integrale/adesione), chiedendo congiuntamente l'estinzione del procedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 1, commi 194 e 198 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (come novellati), a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata e del pagamento degli importi dovuti. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, e non è stato disposto il pagamento del cosiddetto doppio contributo unificato, non essendovi i presupposti tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (commi 186-205, in particolare 194-201, 205)
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti; il deposito determina, se richiesto, la sospensione e l'eventuale dichiarazione di estinzione del processo; il diniego puo essere notificato e impugnato nei termini previsti.
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della definizione agevolata anche alle controversie tributarie pendenti in Cassazione e ha dichiarato l'estinzione del procedimento ai sensi dei commi richiamati una volta perfezionata la definizione mediante domanda e pagamento; ha ricordato la possibilità di revocazione dell'estinzione in caso di successivo diniego notificato nei termini.
D.L. 30 marzo 2023, n. 34 (art. 20, comma 1, lett. a) e ss.) - norma di conversione/novellazione
Ha inciso sui termini e sulle modalità di perfezionamento della definizione agevolata (modifiche ai commi della legge n. 197/2022) e la Corte ha applicato il testo novellato per valutare perfezionamento e estinzione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (art. 56)
Richiamato nel motivo principale dall'Agenzia per contestare la possibilità di iscrizione a ruolo e riscossione provvisoria; la questione tuttavia è rimasta assorbita dall'estinzione del processo in seguito alla definizione agevolata.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (artt. 19 e 31)
Norme richiamate nell'impugnazione principale in relazione alla determinazione dell'imposta; la Corte non ha deciso sul merito delle questioni sostanziali in ragione dell'estinzione.
Codice di procedura civile (art. 360, primo comma, n. 3)
Norma di riferimento per i motivi di cassazione invocati dall'Agenzia (violazione e falsa applicazione di norme) e per i rimedi dedotti, ma l'esame nel merito è stato reso superfluo dall'estinzione per definizione agevolata.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3) e Legge 27 agosto 2000, n. 212 (art. 7)
Richiamate nei motivi relativi al diniego della definizione agevolata per contestare la motivazione e la trasparenza dell'atto amministrativo di diniego; la Corte ha osservato che il diniego non risulta adottato o notificato nei termini e dunque la definizione può ancora produrre i suoi effetti.
Legge 30 dicembre 1991, n. 413 (art. 53)
La Fondazione aveva fatto riferimento a pagamenti e ad istanze di condono ex art. 53; la questione è stata considerata nella ricostruzione fattuale, ma la decisione sulla definizione agevolata ha reso non necessari ulteriori accertamenti sul merito.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (art. 6)
Riferito in relazione alla qualificazione della cartella come atto di riscossione e alla esclusione dalla disciplina menzionata; citato dall'Agenzia in provvedimento di rigetto dell'istanza di definizione, ma la situazione è stata successivamente assorbita dalla definizione agevolata ex legge n. 197/2022.
Codice civile (artt. 2362, 2495, 2909)
Richiamati nei motivi incidentali relativi alla responsabilità dei soci e alla formazione del giudicato; la Corte non si è pronunciata nel merito su tali profili per effetto dell'estinzione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 36)
Invocato come norma sostanziale alternativa sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo a carico della Fondazione per debiti della società cancellata; la questione non è stata risolta in sede di cassazione per estinzione del processo.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento degli importi dovuti, nei termini e modalità previsti dall'art. 1 della legge n. 197/2022, comportano la sospensione e, se richiesto, la dichiarazione di estinzione del processo anche in Cassazione.
- L'estinzione pronunciata per definizione agevolata è suscettibile di revocazione se l'ente impositore notifica, entro i termini di legge, il diniego della definizione; il contribuente può impugnare il diniego e chiedere la revocazione dell'estinzione nei termini previsti.
- La definizione agevolata assorbe la controversia pendente indipendentemente dall'esito delle questioni sostanziali ancora in corso (iscrizione a ruolo, responsabilità dei soci, giudicati anteriori), rendendo spesso non necessari ulteriori accertamenti di merito salvo successivo diniego.
- Le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate, come previsto espressamente dalla legge sulla definizione agevolata; inoltre non si applica il doppio contributo unificato quando la controversia si estingue per definizione.
- Se sussistono questioni complesse circa la legittimità dell'iscrizione a ruolo o la posizione del contribuente (es. società cancellata, responsabilità dei soci), queste possono continuare a essere rilevanti solo se la definizione agevolata non viene perfezionata o viene successivamente negata dall'ente impositore.
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