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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7535/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale con sanzioni relativo alla sentenza n. 322/2008 del Tribunale Civile di Roma (Sez. distaccata di Ostia) che aveva disposto il trasferimento della proprietà in favore dei promissari acquirenti. Il ricorrente deduceva che la compravendita non era mai avvenuta, contestava la trascrizione della sentenza come illegittima e richiamava profili di nullità, querela di falso e travisamento della decisione di primo grado (che prevedeva la trascrizione solo previo pagamento del prezzo). Sosteneva pertanto l'inesistenza del presupposto impositivo e che l'Agenzia pretenda imposte non dovute.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza che dispone il trasferimento di immobile a favore del promissario acquirente subordinato al pagamento del prezzo sia soggetta ad imposta proporzionale (applicazione dell'art. 27 d.P.R. n.131/1986) anche se impugnabile. Ha altresì confermato che, ai sensi dell'art. 37 d.P.R. n.131/1986, l'imposta è dovuta al momento della registrazione e che il conguaglio o il rimborso possono essere richiesti solo dopo che la pronuncia sia divenuta definitiva (passata in giudicato). Poiché non era stata prodotta attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di merito favorevole al contribuente, la Corte ha confermato la debenza dell'imposta liquidata dall'Ufficio. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio (liquidate in Euro 3.000,00 oltre rimborso spese).

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    comma primo, n. 3, n. 5 e n. 4

    Fondamento formale del motivo di ricorso per cassazione: il ricorrente ha dedotto violazione di norme e errori in iudicando/in procedendo invocando tali letture del'art. 360, ma la Corte ha ritenuto le censure in parte inammissibili e, in parte, infondate.

  • art. 2932 cod. civ.

    Riferimento alla tipologia di sentenza che, ai sensi di tale norma, può trasferire la proprietà in favore del promissario acquirente; la Corte ha richiamato tale riferimento per qualificare l'atto giudiziale soggetto a registrazione.

  • d.P.R. n. 131/1986 - art. 27

    Stabilisce che le sentenze che trasferiscono immobili in favore del promissario acquirente, subordinate al pagamento del prezzo, sono soggette ad imposta proporzionale e non in misura fissa anche se impugnabili; la Corte ha applicato questo principio consolidato di giurisprudenza.

  • d.P.R. n. 131/1986 - art. 37

    Prevede che gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti all'imposta anche se impugnati, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; la Corte lo ha ritenuto decisivo per affermare la debenza dell'imposta fino alla definitività della pronuncia.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 13

    comma 1-quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) e richiamo al comma 1-bis

    Rinvio alle regole sul contributo unificato: la Corte attesta l'esistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente, se dovuto, pari a quello per il ricorso.

Massime di principio

  • Una sentenza che dispone il trasferimento di un immobile a favore del promissario acquirente subordinato al pagamento del prezzo è soggetta all'imposta proporzionale (art. 27 DPR 131/1986) anche se la sentenza è impugnabile.
  • L'imposta di registro richiesta dall'Ufficio resta dovuta al momento della registrazione anche se la sentenza è oggetto di impugnazione; il rimborso o il conguaglio spettano solo dopo il passaggio in giudicato della decisione che modifica o annulla la situazione tassata (art. 37 DPR 131/1986).
  • Divergenze e contestazioni di natura civilistica (es. querela di falso, contestazione della validità della trascrizione, affermazioni di mancata compravendita) non impediscono di per sé l'applicazione delle norme tributarie sulla registrazione delle sentenze che trasferiscono immobili: il profilo tributario è autonomo e richiede la prova della definitiva avvenuta rettifica o annullamento per ottenere rimborsi.
  • In giudizio di legittimità la Corte valuta essenzialmente questioni di diritto e l'ammissibilità delle censure; le lamentele che travalicano il confronto normativo o confondono i piani (civile vs tributario) corrono il rischio di essere ritenute inammissibili o infondate.
  • Per ottenere il rimborso/conguaglio delle imposte liquidate in conseguenza di una sentenza, il contribuente deve documentare il passaggio in giudicato della pronuncia che dispone la rettifica o la nullità che rende non dovuta l'imposta.

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