Cassazione Penale, Ordinanza n. 25174/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 è rimasta ferma, così come la pena rideterminata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, riformando solo parzialmente la decisione del Tribunale di Lucca, aveva rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna per detenzione illecita di stupefacenti. Il ricorso, con motivi nuovi, denunciava vizi di motivazione e violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che i dati di quantità e qualità della sostanza, nonché gli altri elementi valorizzati dai giudici di merito, non avrebbero giustificato l'applicazione della fattispecie più grave. La Corte ha ritenuto invece adeguata e non illogica la motivazione di merito, che aveva dato rilievo al dato ponderale e qualitativo della droga, al principio attivo superiore al valore soglia, alla capacità della sostanza di essere frazionata in 834 dosi, alla presenza congiunta di eroina e hashish, alla particolare condotta dell'imputato e al suo inserimento in un sistema di traffico di stupefacenti.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice per la detenzione/condotta illecita in materia di stupefacenti; la condanna è stata confermata in relazione a tale fattispecie.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Invocato dal ricorrente per la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, ricorressero i presupposti per tale qualificazione.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di quantità, qualità, principio attivo, modalità della condotta e contesto operativo, non potendo fondarsi su un singolo elemento isolato.
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione o di violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio già esaminato in modo logicamente coerente dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di merito valorizza elementi convergenti quali elevato principio attivo, quantità di sostanza tale da consentire un numero significativo di dosi e inserimento dell'agente in un contesto di traffico, la esclusione della lieve entità può dirsi sorretta da motivazione adeguata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24917/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24918/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24919/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24920/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24921/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24922/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →