Cassazione Penale, Ordinanza n. 37124/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda un fatto commesso il 23 novembre 2021 e giudicato in abbreviato dal Tribunale di Forlì, con conferma in appello a Bologna, in cui più imputati sono stati ritenuti responsabili, in concorso, di rapina aggravata e di lesioni personali volontarie aggravate ai danni della persona offesa. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge per aver attribuito decisiva rilevanza all’individuazione fotografica della persona offesa senza adeguata verifica della sua attendibilità, sostenendo inoltre che mancasse l’elemento soggettivo comune a tutti gli imputati e che non fosse configurabile la rapina per assenza di ingiusto profitto e dello schema tipico; 2) vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità per le lesioni aggravate, lamentando che la corte territoriale non avesse risposto ai motivi di appello e non avesse individuato quale imputato avesse materialmente colpito la persona offesa; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) mancata esclusione della recidiva; 5) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio; 6) vizio di motivazione sulla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, con particolare riferimento al nesso causale tra le condotte contestate e il pregiudizio lamentato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e della credibilità della persona offesa, già esaminati in modo congruo e logico dai giudici di merito. Ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il sesto motivo perché non risultavano specificamente dedotti in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, c.p.p. Ha dichiarato inammissibili pure il terzo, il quarto e il quinto motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sul diniego delle attenuanti generiche, sulla recidiva e sulla dosimetria della pena, materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. Ai ricorrenti sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Consente il ricorso per violazione di legge, ma non per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è scrutinabile nei limiti del controllo di legittimità e non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
I motivi non dedotti in appello non possono essere proposti per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.
Rileva il concorso di persone nel reato contestato.
Norma base della rapina; nel caso richiamata per la rapina aggravata contestata.
Richiamata per le aggravanti comuni contestate nel capo relativo alle lesioni.
Norma base delle lesioni personali volontarie.
Disciplina l’aggravamento delle lesioni nel caso concreto.
Richiamato quale ulteriore aggravante del reato di lesioni.
Norma sulla recidiva, la cui mancata esclusione è stata ritenuta correttamente motivata dai giudici di merito.
Rileva per i criteri di commisurazione della pena.
Criteri di valutazione per la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, richiamati per la recidiva e la dosimetria della pena.
Richiamato nel dispositivo per l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dell’attendibilità dei testimoni, quando la sentenza impugnata abbia già offerto una motivazione congrua, logica e non illogica.
- La deduzione di vizi di motivazione su questioni non proposte come motivi di appello è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., salvo che il ricorso contesti specificamente l’erroneità del riepilogo contenuto nella sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare puntualmente ogni argomento favorevole allegato dalla difesa.
- La valutazione della recidiva deve essere concreta e individualizzata, fondandosi sul rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali in relazione ai criteri dell’art. 133 c.p., e non sulla sola gravità astratta del reato o sulla distanza temporale dai precedenti.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione; il semplice rilievo di eccessività non è, di regola, idoneo a fondare l’accoglimento del ricorso.
- Per la rapina e per le lesioni aggravate la responsabilità concorsuale può essere confermata anche quando non sia stato individuato quale concorrente abbia materialmente inferto il colpo, se il compendio probatorio consente di ritenere la partecipazione comune al fatto nei suoi elementi essenziali.
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