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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17060/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto istanza per la rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20/05/2019; la Corte di appello di Napoli rigettò l'istanza con ordinanza del 20/10/2021. Urzini impugnava tale ordinanza per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il difensore del ricorrente non era munito della procura speciale necessaria per proporre il ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di rescissione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza e le norme che presuppongono che la procura speciale si riferisca a un determinato grado di giudizio se non è espressa diversa volontà, e ha rilevato la diversità dell'oggetto fra la procura per l'istanza di rescissione (dinanzi alla Corte di appello) e la procura necessaria per impugnare in Cassazione l'ordinanza di rigetto. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. pen., comma 3

    "la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa"

    La procura speciale, in mancanza di espressa indicazione contraria, si presume limitata al grado per il quale è stata conferita; pertanto non si estende automaticamente ai gradi successivi come la Cassazione

  • art. 122 cod. proc. pen.

    La procura speciale deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita; ciò rafforza il principio che una procura per istanza di rescissione non può valere per un ricorso per cassazione avente oggetto diverso

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che rinvia alla disciplina della revisione e disciplina l'istanza di rescissione; la giurisprudenza interpreta tale disposizione come collegata all'esigenza di procura speciale per gli atti relativi alla revisione

  • art. 633 cod. proc. pen.

    Prevede che la richiesta di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale, giustificando la necessità di una speciale rappresentanza per atti di questo tipo

  • art. 640 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'art. 629-bis e alla disciplina della revisione; utile a collegare la giurisprudenza sul carattere speciale della procura per istanze di revisione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali della parte che ha proposto il ricorso inammissibile; qui è stata anche applicata la sanzione a favore della Cassa delle Ammende per profili di colpa

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 19016 del 08/01/2019 (Rodriguez)

    Conferma il principio che per impugnare in Cassazione un provvedimento che respinge una istanza di revisione (o rescissione) è necessaria una procura speciale ad hoc

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020 (Youssef)

    Sottolinea che la specialità della procura non consente di estendere la sua efficacia a gradi successivi se non è espressamente previsto; rafforza il criterio interpretativo applicato nel caso

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che respinge una istanza di rescissione del giudicato (o una istanza di revisione) è indispensabile che il difensore sia munito di procura speciale specifica anche per il grado di Cassazione.
  • La procura speciale si presume conferita soltanto per il grado per il quale è stata rilasciata, salvo espressa estensione; pertanto una procura rilasciata per l'istanza davanti alla Corte di appello non vale automaticamente per la Cassazione.
  • In mancanza della procura speciale richiesta, il ricorso è dichiarabile inammissibile e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, a una somma a favore della Cassa delle Ammende.
  • È buona prassi prevedere espressamente nella procura speciale la facoltà di proporre impugnazioni nei gradi successivi (o allegare procure distinte) quando l'incarico potrebbe estendersi oltre il grado per il quale si conferisce l'incarico originario.
  • Prima di depositare un ricorso per cassazione, verificare sempre la regolarità e la portata formale delle procure allegate per evitare inammissibilità per ragioni di legittimazione del difensore.

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