Ordinanza n. 387/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. VIII, n. 3142 del 5 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VIII, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito del procedimento espropriativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva negato la sospensione degli effetti degli atti contestati in primo grado. In sede cautelare ha dedotto la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il Consiglio di Stato ha rilevato, al primo esame, che dagli atti risultava la partecipazione dell’appellante al procedimento espropriativo e che la particella catastale da espropriare era stata chiaramente identificata, anche considerando i plurimi frazionamenti, accorpamenti e riaccatastamenti richiesti nel tempo dalla stessa appellante. Quanto al periculum in mora, il danno grave e irreparabile è stato ritenuto genericamente allegato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo non sussistenti i concorrenti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il fumus è stato escluso, in questa fase di cognizione sommaria, perché la partecipazione dell’interessata al procedimento e la chiara identificazione della particella esproprianda risultavano dagli atti, nonostante le modifiche catastali intervenute nel tempo. Il periculum è stato escluso perché il danno grave e irreparabile era stato allegato in modo generico. L’ordinanza cautelare del TAR è stata quindi confermata. Le spese della fase d’appello sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali; sulla base di tale disposizione il Consiglio di Stato ha esaminato l’appello contro l’ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione dell’ordinanza del TAR richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza anche di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto dell’appello.
- La partecipazione dell’interessato al procedimento espropriativo e la chiara identificazione della particella catastale da espropriare possono escludere, nella cognizione cautelare sommaria, la plausibilità delle censure relative all’individuazione del bene, anche quando siano intervenuti nel tempo frazionamenti, accorpamenti e riaccatastamenti.
- Il periculum in mora non può essere desunto da una deduzione generica del danno grave e irreparabile: il pregiudizio deve essere specificamente rappresentato e verificabile con riguardo alla concreta situazione del ricorrente.
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