Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 387/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. VIII, n. 3142 del 5 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202600094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VIII, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito del procedimento espropriativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva negato la sospensione degli effetti degli atti contestati in primo grado. In sede cautelare ha dedotto la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il Consiglio di Stato ha rilevato, al primo esame, che dagli atti risultava la partecipazione dell’appellante al procedimento espropriativo e che la particella catastale da espropriare era stata chiaramente identificata, anche considerando i plurimi frazionamenti, accorpamenti e riaccatastamenti richiesti nel tempo dalla stessa appellante. Quanto al periculum in mora, il danno grave e irreparabile è stato ritenuto genericamente allegato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo non sussistenti i concorrenti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il fumus è stato escluso, in questa fase di cognizione sommaria, perché la partecipazione dell’interessata al procedimento e la chiara identificazione della particella esproprianda risultavano dagli atti, nonostante le modifiche catastali intervenute nel tempo. Il periculum è stato escluso perché il danno grave e irreparabile era stato allegato in modo generico. L’ordinanza cautelare del TAR è stata quindi confermata. Le spese della fase d’appello sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali; sulla base di tale disposizione il Consiglio di Stato ha esaminato l’appello contro l’ordinanza cautelare del TAR.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione dell’ordinanza del TAR richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza anche di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto dell’appello.
  • La partecipazione dell’interessato al procedimento espropriativo e la chiara identificazione della particella catastale da espropriare possono escludere, nella cognizione cautelare sommaria, la plausibilità delle censure relative all’individuazione del bene, anche quando siano intervenuti nel tempo frazionamenti, accorpamenti e riaccatastamenti.
  • Il periculum in mora non può essere desunto da una deduzione generica del danno grave e irreparabile: il pregiudizio deve essere specificamente rappresentato e verificabile con riguardo alla concreta situazione del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoTutela cautelare
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.