Cassazione Penale, Sentenza n. 4501/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Diop ha chiesto la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. rispetto alla sentenza di condanna del Tribunale di Ancona (21/01/2010) confermata in appello e divenuta irrevocabile. Ha contestato che la Corte d'appello ha negato la restituzione basandosi solo sulla regolarità formale della notifica del decreto di giudizio immediato (eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, al difensore d'ufficio per irreperibilità presso il domicilio dichiarato), senza verificare se tale notifica abbia effettivamente garantito la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Ha inoltre dedotto di non avere avuto alcun rapporto effettivo con il difensore d'ufficio, di essere stato rimesso in libertà dopo l'arresto in flagranza e di non avere ricevuto né la citazione a giudizio né le sentenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Ancona per un nuovo giudizio sulla richiesta di restituzione nel termine. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato in modo carente: si è limitata ad equiparare la regolarità formale delle notifiche alla effettiva conoscenza del processo da parte di Diop, senza compiere la verifica richiesta dall'art. 175 c.p.p. (previgente formulazione) circa la conoscenza effettiva dell'accusa e della data/luogo del giudizio e senza accertare se l'imputato avesse rinunciato o si fosse sottratto consapevolmente alla conoscenza. Pertanto la decisione di merito è stata annullata e la causa rimessa per nuovo esame, libero nell'esito ma rispettoso del principio di diritto indicato.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. (previgente formulazione, comma 2)
Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica
La norma richiede che, per la restituzione nel termine, si accerti l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; la verifica non può limitarsi alla sola regolarità formale delle notifiche ma deve valutare se l'imputato abbia realmente avuto conoscenza dell'accusa e della vocatio in iudicium, ovvero se abbia rinunciato o si sia sottratto volontariamente.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notifica al difensore d'ufficio quando l'imputato non è reperito al domicilio dichiarato; è una modalità procedurale valida, ma non produce automaticamente la presunzione di conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato.
Sez. U., n. 28912 del 28/02/2019 (giurisprudenza)
Principio secondo cui l'effettiva conoscenza rilevante per la restituzione va riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di 'vocatio in iudicium' (es. decreto di giudizio immediato); la regolarità formale della notifica non esclude l'obbligo del giudice di verificare la conoscenza effettiva dell'imputato.
legge n. 67 del 28/04/2014 (modifica disciplina art. 175)
Richiamata nel testo per distinguere la disciplina anteriore e quella successiva alla modifica; nella fattispecie si applicava la previgente formulazione di art. 175, pertanto la Corte ha operato secondo la regola anteriore alla riforma.
Massime di principio
- Per la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. il giudice deve accertare l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e non può limitarsi a rilevare la regolarità formale delle notifiche.
- La notifica al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4, sebbene procedimentalmente regolare, non determina di per sé la prova della conoscenza effettiva; è necessario valutare elementi concreti relativi alla situazione dell'imputato.
- Fattori rilevanti per valutare l'effettiva conoscenza: dichiarazione di domicilio e sua attendibilità, esito dell'arresto e della convalida, contatti (o loro assenza) con il difensore, partecipazione o presenza a udienze o atti processuali, e ogni elemento che possa dimostrare ricezione o mancata ricezione degli atti.
- Il giudice ha l'onere di compiere 'ogni necessaria verifica' (art. 175) quando è chiesta la restituzione: motivazione adeguata e valutazione probatoria sono obbligatorie; la carenza motivazionale determina annullamento e rinvio.
- In situazioni simili, il ricorrente deve documentare e dedurre circostanze concrete (mancanza di rapporto con il difensore, assenza di ricezione della notifica, liberazione senza prescrizioni) per rendere fondata la richiesta di restituzione; il giudice di merito deve valutare tali elementi e motivare la decisione.
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