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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14646/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di legittimità)

La controversia

Il provvedimento riguarda un ricorso straordinario proposto da un imputato, già destinatario di precedenti decisioni della Corte di cassazione nel procedimento relativo alla contestata partecipazione a un'associazione di tipo mafioso. Il ricorrente lamenta che nella sentenza n. 36535/2025 non sarebbero stati esaminati specifici motivi di gravame, relativi in particolare alla valutazione del suo giudizio di partecipazione alla consorteria 'ndrangheta e alla partecipazione a due riunioni in cui si sarebbero trattate questioni organizzative. Secondo la difesa, tale mancata disamina integrerebbe un errore percettivo di fatto, idoneo a fondare il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., poiché la Corte avrebbe dato atto dei motivi senza però valutarli realmente. La Corte, invece, evidenzia che la doglianza mira in realtà a contestare la valutazione giuridico-logica già compiuta dalla precedente sezione, e non un errore di percezione del contenuto degli atti.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Richiama il perimetro dell'art. 625-bis c.p.p., ribadendo che il rimedio è limitato alla correzione di errori di fatto consistenti in una svista o equivocazione percettiva sugli atti del giudizio di legittimità, mentre resta esclusa qualsiasi rivalutazione del ragionamento decisorio o del contenuto valutativo della precedente decisione. Nel caso concreto, la censura del ricorrente non riguarda un errore percettivo, ma mira a sollecitare una nuova valutazione dei motivi del precedente ricorso straordinario e del compendio fattuale, già ritenuti estranei all'area del ricorso straordinario. Inoltre, la Corte osserva che il ricorso introduce censure attinenti non all'ordinanza impugnata, ma alla precedente sentenza definitoria del giudizio di cognizione, con un rilievo comunque inammissibile anche perché i termini decorrono separatamente dal deposito dei diversi provvedimenti. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il rimedio straordinario è ammesso solo per errori percettivi della Corte di cassazione, derivanti da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità; non consente invece di contestare valutazioni giuridiche o logico-argomentative della decisione.

  • art. 625-bis, comma 4, c.p.p.

    camera di consiglio non partecipata

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata sul presupposto dell'evidente inammissibilità per manifesta infondatezza.

Massime di principio

  • L'errore di fatto rilevante ai fini del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deve consistere in una falsa percezione immediata di un dato processuale o documentale, tale da aver inciso sul processo formativo della volontà decisoria.
  • Non è deducibile con il ricorso straordinario qualsiasi censura che, pur formulata come errore di fatto, investa in realtà la valutazione dei motivi di ricorso, il compendio storico-fattuale o la qualificazione giuridica data dalla Corte alla precedente doglianza.
  • Il ricorso straordinario non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio volto a ottenere una nuova valutazione del merito o del percorso logico-argomentativo della precedente decisione di legittimità.
  • È inammissibile la doglianza che, sotto la veste dell'errore di fatto, reintroduca questioni già esaminate e disattese e che si risolva nella mera riproposizione di temi di merito.
  • Il ricorso straordinario avverso un provvedimento che definisce un precedente ricorso straordinario non può estendersi a censure che investano direttamente la sentenza di cognizione, essendo autonomi i termini di impugnazione dei diversi provvedimenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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