Cassazione Penale, Ordinanza n. 06137/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generica la censura sulla pena e quindi non idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, che aveva dato conto dei criteri utilizzati per discostarsi dal minimo edittale. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 22/05/2024, contestava in modo del tutto generico la determinazione della pena, ritenuta non corrispondente al minimo edittale. La Corte di cassazione rileva che la sentenza impugnata aveva invece motivato adeguatamente la scelta sanzionatoria valorizzando i precedenti penali specifici dell’imputato e il fatto che il reato fosse stato commesso immediatamente dopo il passaggio in giudicato delle precedenti condanne. Non emergono dal testo ulteriori dati sulla fattispecie concreta o sul reato presupposto, se non che si tratta del reato per cui si procede.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in termini generici la quantificazione della pena senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.
- La determinazione della pena può legittimamente discostarsi dal minimo edittale quando la sentenza dia conto di elementi individualizzanti, come precedenti penali specifici e la prossimità temporale della nuova condotta al passaggio in giudicato di precedenti condanne.
- La censura sulla pena deve essere specifica e critica rispetto ai passaggi argomentativi della decisione impugnata; in difetto, non si configura un valido motivo di ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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