Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23397/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di confisca di prevenzione relativo a un immobile sito a Torre Annunziata, sostenendo che sussisteva "prova nuova": una relazione dell'avv. Pirozzi (13.10.2022) e documenti del 2005 che, secondo il ricorrente, dimostravano la lecita provenienza dei fondi e la sua effettiva (seppur formale nascosta) proprietà dell'immobile intestato alla cognata. Inoltre ha richiamato un'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 20.12.2021 che aveva disposto la restituzione dell'immobile previa revoca della confisca ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. n. 306/1992. In Cassazione ha dedotto: (i) errata applicazione dei criteri sulla "prova nuova" adottati dal giudice d'appello; (ii) violazione della preclusione processuale (art. 649 c.p.p.) e mancata valutazione dell'effetto preclusivo della pronuncia di revoca adottata in sede penale (art. 12-sexies).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo relativo alla qualificazione della relazione Pirozzi come "prova nuova", condividendo l'orientamento delle Sezioni Unite (Sez. U. 10/07/2025, Scinardo) secondo cui non costituiscono prova nuova gli elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che potevano essere dedotti nel giudizio originario salvo causa di forza maggiore, non dimostrata dal ricorrente. Tuttavia la Corte ha accolto la censura relativa alla mancata e insufficiente valutazione del contrasto tra il giudicato penale (ordinanza di revoca ex art. 12-sexies) e il giudicato di prevenzione: ha ritenuto che il giudice d'appello non ha adeguatamente verificato concretamente il contenuto e le ragioni della revoca penale e l'eventuale effetto preclusivo sulle stesse questioni di fatto e sulla stessa disponibilità del bene. Per tale motivo la Corte ha annullato il decreto impugnato limitatamente al punto relativo al contrasto tra giudicati e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Il ricorrente non è stato condannato alle spese processuali né a sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione)

    L'art. 7 disciplina la revoca della confisca di prevenzione; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, ai fini della revoca, non sono "prove nuove" gli elementi preesistenti deducibili nel giudizio originario salvo forza maggiore. L'art. 4 è richiamato in relazione ai limiti di sindacato in Cassazione sulle misure di prevenzione (ricorso per violazione di legge).

  • Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con L. 7 agosto 1992, n. 356 (confisca "allargata")

    La revoca della confisca disposta in sede penale ai sensi dell'art. 12-sexies può avere efficacia preclusiva nei confronti di un successivo procedimento di prevenzione concernente gli stessi beni e le stesse questioni di fatto, salvo deduzione di fatti nuovi che modifichino la situazione precedentemente giudicata.

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)

    Citato a titolo di confronto nell'ambito delle modalità di revocazione e del concetto di prova nuova applicabile; la Corte ha distinto la disciplina del procedimento di prevenzione rispetto ad altri rimedi.

  • Codice di procedura penale

    art. 649; art. 630 (richiamato nella giurisprudenza)

    L'art. 649 (preclusione) opera quando in un giudizio anteriore sono stati esaminati gli stessi beni, le stesse persone e contenuti cognitivi omogenei circa la provenienza dei beni; art. 630 (revisione) è stato richiamato quale termine di confronto per la nozione di "prova nuova", ma la Corte ha escluso l'estensione meccanica del concetto di prova nuova di revisione al procedimento di prevenzione.

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575

    art. 3-ter, secondo comma; art. 2-ter (disciplinare confisca di prevenzione)

    Richiamata in relazione ai limiti del ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione e alla nozione di presupposti comuni tra confisca di prevenzione e confisca 'allargata'.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione (confisca di prevenzione) la nozione di "prova nuova" è più restrittiva rispetto alla revisione penale: non si considerano "prove nuove" gli elementi preesistenti alla definizione del procedimento che potevano essere dedotti anteriormente, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di dedurli per causa di forza maggiore.
  • Una pronuncia penale che abbia revocato una confisca ai sensi dell'art. 12-sexies può avere effetto preclusivo su un successivo procedimento di prevenzione che riguarda gli stessi beni e le stesse questioni di fatto, purché la decisione penale investa gli accertamenti relativi ai presupposti comuni; il giudice che affronta il secondo procedimento deve valutare concretamente il contenuto e la portata del giudicato precedente.
  • In Cassazione contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione il sindacato è limitato a violazioni di legge e a vizi di motivazione inesistenti o meramente apparenti: non è consentito un controllo esteso di merito sulla logica o sulla coerenza delle valutazioni fatte dal giudice di merito.
  • Se si intende fondare una domanda di revoca su documentazione o perizie non utilizzate nel giudizio originario, è essenziale dimostrare che tali elementi non potevano essere tempestivamente dedotti senza forza maggiore e che il loro contenuto è effettivamente nuovo e non sovrapponibile a quanto già dedotto o valutato.
  • Quando esistono giudicati ortogonali o apparentemente contrastanti tra procedimenti diversi (penale vs prevenzione), il principio di certezza del diritto e della preclusione processuale impone al giudice di valutare l'omogeneità dei contenuti cognitivi e la possibile efficacia preclusiva del primo giudicato prima di disporre misure ablative nel secondo procedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.