Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28137/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di danneggiamento. Nel ricorso ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43 c.p. e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere integrato l'elemento soggettivo del reato; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizi motivazionali per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 3) violazione dell'art. 62, nn. 4 e 6, c.p. e vizi motivazionali per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e di quella della riparazione integrale del danno prima del giudizio. La condotta materiale descritta consisteva nella distruzione, con calci e pugni, della vetrata della camera adibita ai fermati presso la Questura di Savona.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già dedotte in appello e correttamente disattese, rilevando che per il danneggiamento è sufficiente la coscienza e volontà di danneggiare, senza che occorra un fine specifico di nuocere. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, poiché la Corte d'appello aveva indicato plurime ragioni ostative all'art. 131-bis c.p., tra cui la gravità della condotta, il contesto in cui fu commessa e i plurimi precedenti penali anche specifici dell'imputato. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo: l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo e va valutato considerando il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale della condotta; quanto alla riparazione del danno, nel giudizio abbreviato essa deve intervenire prima dell'ordinanza di ammissione al rito, circostanza non risultante nel caso di specie. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 43 c.p.

    Richiamato come norma sull'elemento soggettivo; la Corte ribadisce che nel danneggiamento è sufficiente la coscienza e volontà di danneggiare.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norma invocata per denunciare violazione di legge e vizi motivazionali del provvedimento impugnato.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa in presenza di gravità della condotta, contesto offensivo e precedenti penali specifici.

  • art. 62, nn. 4 e 6, c.p.

    Le attenuanti del danno patrimoniale di speciale tenuità e della riparazione del danno non sono riconoscibili quando il pregiudizio non è lievissimo e, nel rito abbreviato, la riparazione non è intervenuta prima dell'ammissione al rito.

  • art. 625 c.p.p.

    Non citato.

Massime di principio

  • Nel delitto di danneggiamento il dolo è generico: basta la coscienza e volontà di distruggere o deteriorare la cosa altrui, senza un fine specifico di nuocere.
  • La censura di cassazione che si limiti a riprodurre motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, non supera il vaglio di ammissibilità quando la decisione di merito sia congrua e logica.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa valorizzando congiuntamente la gravità della condotta, il contesto offensivo e i precedenti penali dell'imputato.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone un pregiudizio economicamente lievissimo e richiede una valutazione complessiva del danno e del disvalore sociale del fatto, non del solo valore venale del bene.
  • Nel giudizio abbreviato, la riparazione del danno ai fini dell'attenuante ex art. 62, n. 6, c.p. deve intervenire prima dell'ordinanza di ammissione al rito.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.