Cassazione Civile, Ordinanza n. 27678/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della lite tributaria pendente, intervenuta mediante domanda e pagamento degli importi dovuti da parte del coobbligato in solido, e ha dichiarato estinto il processo. Le spese sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro notificato a una società in relazione a un atto di cessione di quote sociali con collegata fusione per incorporazione, che l'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, come unitaria cessione d'azienda. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo illegittimo l'avviso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità la società controricorrente ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata della lite tributaria pendente ex art. 6 del d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018, facendo presente che la stessa lite era già stata definita in via agevolata dalla coobbligata in solido; l'Agenzia ha poi confermato l'intervenuta regolare definizione e chiesto la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
richiamato come base della riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro, da cessione di quote con fusione a cessione unitaria d'azienda
art. 6 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018
la definizione agevolata della lite tributaria pendente, una volta perfezionata con domanda e pagamento degli importi dovuti anche da parte del coobbligato in solido, determina l'estinzione del giudizio
art. 6, comma 6-bis, d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018
la Corte lo richiama nel contesto della definizione agevolata già conseguita sulla medesima controversia
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria pendente, ove validamente perfezionata con la domanda e il versamento degli importi dovuti, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Se la definizione agevolata è stata validamente conseguita da uno dei coobbligati in solido sulla medesima controversia, il giudizio relativo allo stesso avviso si estingue, con compensazione delle spese se richiesta da entrambe le parti.
- Quando sopravviene la definizione agevolata della lite, la Corte non esamina il merito del ricorso, limitandosi a dichiarare cessata la materia del contendere o estinto il processo.
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