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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06429/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società con sede negli Stati Uniti aveva chiesto il rimborso dell'IVA versata per l'anno 2011, sostenendo di poter accedere al rimborso ai sensi degli artt. 38-bis e 30, comma 3, lett. e), del d.P.R. 633/1972, in quanto operatore non residente con rappresentante fiscale nominato in Italia. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo applicabile il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 74-ter d.P.R. 633/1972, che esclude la detrazione e il rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. La CTR aveva confermato il diniego, valorizzando la mancata prova di una distinta attività di servizi singoli rispetto ai pacchetti turistici. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 74-ter d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso una contabilità separata come unico mezzo per distinguere pacchetti turistici e singole prestazioni, senza considerare la documentazione prodotta; 2) error in procedendo per violazione degli artt. 116, comma 1, e 112 c.p.c., per avere il giudice d'appello trascurato la copiosa prova documentale e attribuito rilievo assorbente alla mancata contabilità separata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse svolto un accertamento di fatto, riservato al merito, secondo cui la società operava come agenzia di viaggi/tour operator con prestazioni rese nell'ambito del regime speciale dell'art. 74-ter d.P.R. 633/1972. Tale regime, secondo la Corte, comporta la non detraibilità e non rimborsabilità dell'IVA relativa ai servizi acquistati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. La Corte ha inoltre richiamato l'art. 55 del D.L. 69/2013, come norma interpretativa coerente con l'art. 310 della direttiva 2006/112/CE, per affermare che il divieto di rimborso si applica anche alle agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea. Quanto ai motivi di ricorso, ha affermato che il contribuente che chiede il rimborso è attore in senso sostanziale e sopporta l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto; nella specie, la società non aveva dimostrato lo svolgimento di distinte e specifiche attività diverse da quelle di tour operator. Ha poi escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c., osservando che il giudice d'appello aveva deciso sulla domanda proposta e che la censura mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. 633/1972

    richiamato come base normativa invocata dalla contribuente per il rimborso IVA, ma ritenuto inapplicabile in presenza del regime speciale dell'art. 74-ter.

  • art. 30, comma 3, lett. e), d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla contribuente a sostegno della domanda di rimborso IVA, ma superato dalla disciplina speciale applicabile alle agenzie di viaggio.

  • art. 17, comma 2, d.P.R. 633/1972

    richiamato per la nomina del rappresentante fiscale nello Stato, circostanza ritenuta non decisiva ai fini del diritto al rimborso.

  • art. 74-ter d.P.R. 633/1972

    stabilisce il regime speciale 'base da base' per le agenzie di viaggio e turismo; per le operazioni rientranti in tale regime l'IVA sugli acquisti da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è detraibile né rimborsabile.

  • art. 26 della sesta Direttiva IVA 77/388/CEE

    richiamato come fonte eurounitaria del regime speciale delle agenzie di viaggio, ispirato a finalità di semplificazione e di ripartizione equilibrata del gettito.

  • art. 306 della Direttiva 2006/112/CE

    norma eurounitaria che disciplina il regime speciale per le agenzie di viaggio, recepito dall'ordinamento interno.

  • art. 310 della Direttiva 2006/112/CE

    esclude la detrazione e il rimborso, in qualsiasi Stato membro, dell'IVA imputata all'agenzia di viaggi per operazioni a diretto vantaggio del viaggiatore; la Corte vi fonda la non rimborsabilità dell'imposta.

  • art. 55 del D.L. 69/2013

    norma interpretativa dell'art. 74-ter, comma 3, d.P.R. 633/1972, nel senso della non rimborsabilità dell'IVA per le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea; la Corte la considera coerente con la disciplina unionale e con valenza chiaramente interpretativa.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per asserita violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del secondo motivo per asserito error in procedendo.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    la Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto o disattende le regole legali di valutazione, non quando si contesti la mera cattiva valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 112 c.p.c.

    esclusa la sua violazione perché il giudice d'appello si è pronunciato sulla domanda di rimborso e ha esaminato, pur disattendendolo, il materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel passaggio sulla deducibilità in cassazione dei vizi motivazionali nei limiti oggi consentiti.

  • art. 13, comma 1-

    citazione finale incompleta nel testo, non ulteriormente determinabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente che pretende la restituzione dell'imposta è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto invocato.
  • Il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio e turismo è derogatorio rispetto a quello ordinario: quando l'operazione rientra in tale regime, l'IVA sugli acquisti di beni e servizi da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore non è né detraibile né rimborsabile.
  • La qualificazione dell'attività come organizzazione di pacchetti turistici o come prestazione di singoli servizi è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se non nei limiti dei vizi consentiti.
  • La mancata tenuta di una contabilità separata non integra automaticamente un presupposto autonomo di esclusione del rimborso, ma può costituire un elemento probatorio valutato dal giudice nel complessivo apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola diversa; non basta contestare la mera insufficienza o erroneità della valutazione delle prove.
  • Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice decide sulla domanda proposta e disattende il corredo probatorio, poiché la censura non può trasformarsi in richiesta di riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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