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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27808/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità penale per un'aggressione commessa con un cavo di ricarica qualificato come arma impropria. I motivi deducevano, in sostanza, violazione di legge e vizio di motivazione sia quanto alla prova posta a base dell'affermazione di colpevolezza, sia quanto alla ritenuta aggravante dell'uso dell'arma. La Corte di cassazione ha però rilevato che i primi due motivi erano privi di specificità, perché meramente riproduttivi di censure generiche già esaminate e disattese in appello; ha inoltre dato atto che la Corte territoriale aveva valorizzato la coerenza e precisione delle dichiarazioni della persona offesa, i riscontri nei referti sanitari e nei verbali di arresto in flagranza e perquisizione personale, nonché l'inverosimiglianza della versione difensiva. È stata infine ritenuta motivata l'idoneità offensiva del cavo di ricarica, utilizzato come arma impropria.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.

    La sentenza richiama implicitamente la circostanza aggravante dell'uso dell'arma, senza indicarne la specifica collocazione codicistica; dal testo emerge solo che la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del cavo di ricarica come arma impropria ai fini dell'aggravante.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: sono inammissibili le censure che si limitino a riprodurre in modo generico contestazioni già esaminate e confutate dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito valorizza in modo coerente e logico la credibilità della persona offesa e la presenza di riscontri oggettivi, il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del fatto.
  • L'idoneità offensiva di un oggetto può legittimare la qualificazione dello stesso come arma impropria se il giudice di merito motiva in modo non illogico sulla sua concreta utilizzazione nell'aggressione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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