Cassazione Penale, Ordinanza n. 06953/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato presentato personalmente dall'imputato contro l'ordinanza del 3 aprile 2025 del Tribunale di sorveglianza di Bari. La Corte rileva che tale modalità è in contrasto con il combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., poiché il ricorso in cassazione deve comunque essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo riguarda quindi un vizio formale di legittimazione/sottoscrizione del ricorso.
Norme richiamate
È richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato, ma richiede l'intervento del difensore nei casi previsti.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
La sentenza di legittimità è richiamata come precedente conforme sul requisito formale di sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore abilitato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, nei casi disciplinati dall'art. 613 c.p.p., è inammissibile se proposto o sottoscritto personalmente dall'imputato senza la firma di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancata osservanza del requisito di sottoscrizione da parte del difensore cassazionista integra una causa autonoma di inammissibilità del ricorso, rilevabile in sede di legittimità.
- Quando non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al ricorrente può essere imposto il pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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