Sentenza n. 7453/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 8561/2025 che aveva respinto il ricorso per ottemperanza relativo alla sentenza n. 15594/2022, dichiarativa della cessazione della materia del contendere dopo la rivalutazione dei titoli e la rettifica della graduatoria del concorso RIPAM Unico Lavoro, profilo CU/GIUL
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata aveva partecipato al concorso RIPAM Unico Lavoro per il profilo CU/GIUL e aveva contestato la graduatoria finale per il mancato riconoscimento di due punti per un titolo di studio. Nel precedente giudizio l’Amministrazione le aveva attribuito il punteggio e l’aveva inserita nella graduatoria rettificata; il TAR, con sentenza n. 15594/2022, aveva dichiarato cessata la materia del contendere. Ritenendo che il giudicato non fosse stato pienamente eseguito, la candidata aveva poi proposto ricorso per ottemperanza, sostenendo che la graduatoria rettificata e gli avvisi concernenti gli scorrimenti e la scelta delle sedi non fossero stati adeguatamente pubblicizzati e che, pertanto, non avesse potuto conoscere tempestivamente il nuovo posizionamento né esercitare l’opzione per la sede, anche a Roma. Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso, reputando provata la pubblicazione sul sito Formez anche tramite le risultanze della Wayback Machine e ritenendo che la candidata conoscesse la posizione almeno dal novembre 2022. In appello la candidata ha dedotto l’erroneità della valutazione delle prove, l’assenza di documentazione ufficiale sulla data e sulle modalità di pubblicazione, l’inidoneità delle risultanze della Wayback Machine a dimostrare genuinità e immodificabilità dei dati, la mancata prova dell’effettiva conoscibilità della graduatoria e degli avvisi successivi e l’impossibilità conseguente di partecipare tempestivamente alla scelta della sede.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha precisato che la controversia non riguardava il punteggio aggiuntivo o il nuovo inserimento in graduatoria, ormai pacifici, ma l’effettiva esecuzione del giudicato e la prova che la candidata fosse stata posta in condizione di conoscere tempestivamente la graduatoria rettificata e gli avvisi necessari per partecipare alle successive procedure di scorrimento e scelta della sede. Quando l’Amministrazione oppone al privato la decadenza dal mancato esercizio di una facoltà entro un termine, grava su di essa l’onere di dimostrare l’effettiva possibilità di conoscere gli atti presupposti e di esercitare utilmente la facoltà. Tale prova non è stata fornita: non risultavano log, registrazioni delle pubblicazioni, attestazioni informatiche o altre evidenze interne idonee a documentare il percorso di pubblicizzazione; la mera reperibilità storica della pagina tramite Wayback Machine non dimostrava l’effettiva e tempestiva conoscibilità dell’informazione da parte della candidata. La conoscenza dell’attribuzione del punteggio non equivaleva alla conoscenza dei termini, delle modalità e dei presupposti per scegliere la sede. L’incertezza probatoria non poteva essere posta a carico dell’interessata, né poteva imputarsi esclusivamente a lei la mancata scelta della sede. Il Consiglio di Stato ha quindi accolto il ricorso per ottemperanza, dichiarato l’obbligo delle amministrazioni e di Formez PA di dare piena esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 15594/2022 e assegnato sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione per adottare gli atti necessari. Spese del doppio grado integralmente compensate.
Norme richiamate
l’originaria ricorrente, nel ritenere tuttavia che il giudicato così formatosi non avesse ricevuto piena esecuzione, ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 113 c.p.a.
La norma individua lo strumento processuale utilizzato per chiedere l’esecuzione del giudicato; il Consiglio di Stato, accogliendo la domanda, ha ordinato alle amministrazioni di dare piena esecuzione alla sentenza.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione oppone al privato la decadenza derivante dal mancato esercizio di una facoltà entro un termine, incombe sull’Amministrazione dimostrare che l’interessato sia stato effettivamente posto nelle condizioni di conoscere gli atti presupposti e di esercitare utilmente i diritti e le facoltà che ne derivano.
- La mera astratta reperibilità di un documento su una pagina web o in un archivio digitale non dimostra, di per sé, che il destinatario abbia avuto effettiva e tempestiva conoscenza dell’informazione, quando da essa dipende l’esercizio di facoltà rilevanti per la sua posizione.
- La conoscenza dell’avvenuta rivalutazione di una posizione o dell’attribuzione di un punteggio non equivale alla conoscenza degli ulteriori termini, modalità e presupposti necessari per esercitare le facoltà conseguenti, come l’opzione per una sede.
- Se l’Amministrazione imputa al privato la perdita di una facoltà per mancato esercizio tempestivo, l’incertezza sulla concreta diffusione e conoscibilità degli atti dai quali la facoltà deriva non può essere posta a carico dell’interessato in assenza di prova adeguata dell’effettiva possibilità di conoscerli.
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