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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01343/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il precedente provvedimento di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata. La domanda riguardava due distinti periodi di detenzione: dal 22/06/2007 al 13/03/2008 e dal 24/04/2008 al 03/10/2011. In cassazione ha denunciato violazione dell'art. 54 ord. pen. e vizi della motivazione, sostenendo che la decisione di merito avrebbe erroneamente valorizzato reati successivi alla detenzione per escludere la concessione del beneficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, richiamando l'orientamento di legittimità sulla rilevanza dei reati successivi alla detenzione ai fini della valutazione della liberazione anticipata e sulla possibilità di desumere, dalla reiterazione di tali condotte, la sostanziale mancanza di adesione al percorso rieducativo. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen.

    La liberazione anticipata è stata invocata dal ricorrente; la Corte ribadisce che la valutazione del beneficio può tenere conto della condotta complessiva del detenuto e, in particolare, dei reati successivi alla detenzione come indice di mancata adesione al percorso rieducativo.

Massime di principio

  • In tema di liberazione anticipata, il giudice di sorveglianza può valorizzare la commissione di reati successivi alla detenzione come elemento sintomatico della mancata partecipazione del condannato al trattamento rieducativo.
  • La reiterazione di condotte criminose successive al periodo detentivo può legittimamente fondare un giudizio negativo sulla concreta adesione del soggetto al percorso rieducativo e quindi sul mancato riconoscimento del beneficio.
  • Le censure che si limitino a contrapporsi alla valutazione di merito senza scalfire la coerenza logica e il consolidato orientamento di legittimità sono manifestamente infondate e comportano l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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