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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15428/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società concessionaria per la riscossione della TOSAP ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna che aveva rigettato il suo appello, confermando l’annullamento di un avviso di accertamento e di un’ingiunzione di pagamento relativi all’omesso versamento della TOSAP per più annualità, concernenti quattro passi carrabili in una strada consortile della zona industriale. La società ricorrente ha dedotto, con sei motivi, principalmente: l’inopponibilità alla nuova concessionaria del giudicato esterno formatosi in precedenti giudizi; l’erronea esclusione del presupposto impositivo; l’irrilevanza della mancata richiesta di autorizzazione/concessione del passo carrabile; la violazione delle norme sulla TOSAP, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per asserita cattiva valutazione delle prove e inversione dell’onere probatorio. Il contribuente ha resistito con controricorso, sostenendo la correttezza della decisione di merito fondata sulla sottrazione della strada all’uso pubblico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti contro argomentazioni non costituenti la ratio decidendi, essendo la sentenza impugnata fondata sulla sottrazione della strada consortile all’uso pubblico e non sull’efficacia di giudicati esterni. Ha ritenuto inammissibili anche il quarto e il quinto motivo perché miravano a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: la strada era chiusa, senza sbocco sulla via pubblica e destinata al servizio delle sole attività che vi si affacciavano, quindi il passo carrabile non integrava il presupposto della TOSAP. Ha infine respinto il sesto motivo, escludendo sia una violazione dell’art. 2697 c.c. sia dell’art. 115 c.p.c., perché il giudice di appello non aveva invertito l’onere della prova né fondato la decisione su prove inesistenti, ma aveva semplicemente valutato gli elementi acquisiti e tratto da essi il convincimento dell’inapplicabilità del tributo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è invocabile solo se attinente alla ratio decidendi e nei limiti della sua efficacia nel processo; le censure che lo riguardano sono inammissibili quando la decisione impugnata non vi abbia fatto applicazione.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per contestare l’opponibilità del giudicato esterno alla nuova concessionaria, ma la censura è stata ritenuta estranea alla ratio della sentenza.

  • artt. 38, 39 e 44 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

    La TOSAP sui passi carrabili presuppone che l’accesso consenta l’immissione su strada pubblica o su strada privata destinata al pubblico transito; non è dovuta se tra il passo carrabile e la via pubblica si interpone una strada privata sottratta all’uso collettivo.

  • art. 44, comma 4, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

    Il passo carrabile rilevante ai fini del tributo implica accesso diretto dalla proprietà privata alla via pubblica, non essendo sufficiente un collegamento mediato attraverso un’area privata o una strada privata non aperta al pubblico transito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o su informazioni logicamente non ricavabili dalle prove acquisite; non quando compie una valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella onerata; non se ritiene, magari erroneamente, che la parte onerata abbia assolto l’onere probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato come corretto veicolo per contestare l’accertamento di fatto o il deficit motivazionale, ma il ricorrente non lo ha utilmente dedotto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza della ricorrente.

Massime di principio

  • In cassazione sono inammissibili le censure dirette contro argomentazioni della sentenza che non costituiscono la ratio decidendi, perché prive di incidenza sul dispositivo.
  • Il presupposto della TOSAP per i passi carrabili richiede che l’accesso riguardi una strada pubblica o una strada privata soggetta a pubblico passaggio; se tra il passo carrabile e la via pubblica si interpone una strada privata sottratta all’uso collettivo, il tributo non è dovuto.
  • La mancata richiesta o l’assenza di autorizzazione del passo carrabile non è di per sé decisiva se manca il presupposto oggettivo dell’imposizione, cioè l’accesso a una strada pubblica o assimilata.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia ripartito l’onere probatorio in modo errato, non quando si contesti la valutazione dell’esito della prova.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se la decisione si fonda su prove inesistenti o su contenuti probatori logicamente impossibili da ricavare dagli atti, non per contestare la mera valutazione delle prove.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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