Cassazione Penale, Ordinanza n. 10602/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come rapina e ha confermato il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità, valorizzando la violenza impiegata, le modalità della condotta e l'entità del profitto conseguito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di rapina. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 628, 612 e 624 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato in furto e minaccia, e non in rapina, perché la violenza contestata non sarebbe stata idonea a integrare il delitto più grave. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità, assumendo che le modalità del fatto avrebbero giustificato una valutazione più favorevole. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: il primo perché la motivazione di merito aveva logicamente valorizzato una condotta connotata da violenza sufficiente a integrare la rapina, e il ricorso mirava solo a una diversa lettura del compendio probatorio; il secondo perché la Corte territoriale aveva escluso la lieve entità in ragione delle modalità allarmanti della condotta e del valore significativo della somma sottratta, applicando il principio secondo cui la valutazione va compiuta sul fatto complessivamente considerato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di riqualificare il fatto; la Corte conferma invece che la condotta integra rapina per la presenza di violenza idonea.
Richiamato solo come parametro per prospettare una diversa qualificazione del fatto in termini di minaccia, non accolta dalla Corte.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto in furto; la Corte esclude tale ricostruzione perché la condotta è stata giudicata violenta e quindi integrante rapina.
sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024
Indicata come fonte che ha reso applicabile alla rapina l'attenuante del fatto di lieve entità, da valutarsi però sul complesso del fatto.
Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01
Richiamata per il principio secondo cui l'attenuante della lieve entità richiede una valutazione complessiva della natura, specie, mezzi, modalità, circostanze della condotta e dell'entità del danno.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o sollecitare una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è coerente e priva di manifesta illogicità.
- La rapina è configurabile quando la condotta sia connotata da una violenza idonea a integrare gli elementi costitutivi del reato; non può essere degradata a furto o a mera minaccia se la violenza assume rilievo funzionale all'impossessamento.
- L'attenuante del fatto di lieve entità, applicabile anche alla rapina, richiede una valutazione globale del fatto e non può essere riconosciuta quando la lieve entità difetti avuto riguardo alla natura del fatto, ai mezzi, alle modalità esecutive, alle circostanze della condotta o all'entità del danno/profitto conseguente.
- La mancata esplicitazione di una diversa riqualificazione del fatto non integra vizio di motivazione quando la sentenza di merito dia conto in modo logico delle ragioni per cui la condotta rientra nel paradigma della rapina.
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