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Sentenza

Sentenza n. 2049/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento - dell’ordinanza del Presidente dell’Ente Parco regionale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli, prot. n. 11776 del 25 luglio 2022, adottata ai sensi dell’art. 29 della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e dell’art. 64 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 con la quale è stata ingiunta la “demolizione, rimozione e riduzione in pristino delle opere elencate nell’ordinanza stessa per le quali era stato elevato il rapporto di violazione n. 174/19 Vig. del 21.08.2019”; nonché, per quanto occorrer possa ed in parte qua: - del Piano Territoriale di Coordinamento approvato dalla Regione Toscana nella parte in cui ricomprende nel territorio del Parco naturale, sottoponendole alla sua disciplina, anche le “aree esterne o contigue”; - del Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltrano approvato dall’Ente Parco sempre nella parte in cui disciplina le stesse aree.

Giustizia amministrativa202201374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza del Presidente dell’Ente Parco del 25 luglio 2022 di demolizione, rimozione e riduzione in pristino di diciassette opere realizzate presso il ristorante Bacchus in area contigua del Parco, oltre al Piano territoriale del Parco e al Piano di gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano nella parte relativa alle aree contigue

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente parco)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, che dichiara di avere incorporato la società proprietaria dell’area e degli immobili, ha impugnato l’ordinanza con cui il Presidente dell’Ente Parco ha ingiunto la demolizione e la rimessione in pristino, entro 90 giorni, di diciassette opere e impianti realizzati presso il ristorante Bacchus, in zona boscata ricadente in area contigua e sottoposta a vincolo paesaggistico. Le opere, rilevate nel 2019 e nuovamente riscontrate nel 2022, comprendevano pavimentazioni, illuminazione, box, tettoie, strutture di servizio, recinzioni e tensostrutture. La ricorrente ha dedotto: 1) incompetenza del Presidente, sostenendo che, in base allo Statuto dell’Ente, l’adozione dei provvedimenti amministrativi spettasse al Direttore; 2) violazione degli artt. 29 della l. 394/1991 e 20 e 64 della l.r. Toscana 30/2015, nonché errore sui presupposti, difetto d’istruttoria e illogicità, perché il potere di sospensione e ripristino non sarebbe applicabile a opere già realizzate e molte opere sarebbero edilizia libera, rimovibile e non soggetta a nulla osta; 3) violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 e del contraddittorio, per omessa comunicazione di avvio del procedimento dopo il decorso di oltre due anni dal verbale, deducendo che la partecipazione avrebbe consentito di contestare la necessità del nulla osta e di richiederlo in sanatoria per le tettoie; 4) illegittimità del Piano del Parco e del Piano di gestione nella parte in cui disciplinano le aree contigue, che, secondo la ricorrente, non potrebbero essere assoggettate alla pianificazione del Parco né al relativo nulla osta. La ricorrente ha inoltre contestato la sanzione pecuniaria di 800 euro irrogata con il verbale di violazione del 2019, ma la domanda principale descritta nel ricorso è l’annullamento dell’ordinanza e, in parte qua, degli strumenti pianificatori.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e condannato la ricorrente a pagare all’Ente Parco le spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre oneri e accessori. Ha rigettato congiuntamente i primi due motivi: l’art. 7 dello Statuto attribuisce al Presidente le funzioni demandategli da leggi e regolamenti; gli artt. 20, comma 2, lett. c), e 64 della l.r. Toscana 30/2015 affidano al rappresentante legale dell’Ente le ordinanze di sospensione e ripristino, in coerenza con l’art. 29 della l. 394/1991. Il potere ripristinatorio opera anche per opere già completate. Ha inoltre escluso che le opere potessero essere sottratte al nulla osta perché temporanee o qualificabili come edilizia libera: il regolamento del Parco richiede l’assenso preventivo per gli usi e le trasformazioni del territorio, anche provvisori, estranei alla normale attività agricola, e il Piano di gestione prevede il nulla osta anche per i manufatti precari; nel caso concreto le opere erano in zona boscata e non riguardavano attività agricola. Il TAR ha ritenuto infondato il terzo motivo: l’ordinanza di ripristino è vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento; inoltre, il rappresentante della società proprietaria aveva già presentato nel 2019 una memoria avverso il verbale di accertamento, con contestazioni analoghe. Ha respinto anche il quarto motivo, rilevando che l’art. 55 della l.r. 30/2015 consente la zonizzazione e la disciplina delle aree contigue da parte del piano integrato del Parco e che l’art. 124 della stessa legge prevede, per tali aree, la sostituzione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie difformi degli strumenti locali con quelle del piano del Parco. Ha richiamato inoltre la necessità di valutare unitariamente l’insieme delle opere, anziché isolare i singoli manufatti, e la motivazione dell’ordinanza circa l’alterazione ambientale e paesaggistica complessiva e l’interesse pubblico al ripristino.

Norme richiamate

  • art. 7 Statuto dell’Ente Parco

    Al riguardo deve richiamarsi il disposto dell’art. 7 dello Statuto dell’Ente Parco che alla lett. e) prevede che il Presidente del Parco «esplica tutte le funzioni demandate a lui da legge e regolamenti»; la l.r. n. 30 del 2015 espressamente, all’art. 20, comma 2, lett. c) rimette al Presidente del Parco il potere di adozione delle ordinanze di cui all’art. 64 della medesima legge.

    La disposizione statutaria sulla rappresentanza e sulle funzioni presidenziali va letta insieme alla legge regionale: il Presidente è competente ad adottare le ordinanze che la legge demanda al rappresentante legale dell’Ente.

  • art. 20, comma 2, lett. c), l.r. Toscana 30/2015

    Al riguardo deve richiamarsi il disposto dell’art. 7 dello Statuto dell’Ente Parco che alla lett. e) prevede che il Presidente del Parco «esplica tutte le funzioni demandate a lui da legge e regolamenti»; la l.r. n. 30 del 2015 espressamente, all’art. 20, comma 2, lett. c) rimette al Presidente del Parco il potere di adozione delle ordinanze di cui all’art. 64 della medesima legge.

    La legge regionale attribuisce al Presidente del Parco il potere di adottare le ordinanze di sospensione e ripristino previste dall’art. 64.

  • art. 29, comma 1, l. 394/1991

    Ciò in conformità al disposto dell’art. 29 della l. n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette), che al comma 1 dispone che «[i]l legale rappresentante dell’organismo di gestione dell’area naturale protetta, qualora venga esercitata un’attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l’immediata sospensione dell’attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere».

    Il legale rappresentante dell’organismo di gestione dell’area protetta può sospendere l’attività difforme e ordinare comunque il ripristino, anche quando la violazione riguarda la realizzazione di opere.

  • art. 31 l.r. Toscana 30/2015

    In questo quadro, per quanto qui interessa, assumono particolare rilievo l’art. 31 della l.r. Toscana n. 30 del 2015, che prevede il nulla osta preventivo dell’Ente Parco per interventi, opere e attività che ricadono nell’ambito di applicazione degli strumenti di tutela del Parco;

    Gli interventi, le opere e le attività sottoposti agli strumenti di tutela del Parco richiedono il nulla osta preventivo dell’Ente.

  • art. 55 l.r. Toscana 30/2015

    Il quarto e ultimo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità del Piano del Parco e del Piano di gestione nella parte in cui ricomprendono nel territorio del Parco naturale anche le aree esterne o contigue, si presenta parimenti infondato. La ricostruzione proposta dalla parte ricorrente non trova, difatti, appiglio nella normativa di settore.

    La disciplina regionale ammette che le aree contigue siano individuate e regolate dal piano integrato del Parco; la disposizione è richiamata dal giudice per escludere che tali aree siano sottratte, per definizione, alla pianificazione dell’Ente.

  • art. 64 l.r. Toscana 30/2015

    Dalla disciplina richiamata discende, pertanto, che il preventivo nulla osta è necessario anche per opere temporanee, salvo che non si tratti di interventi rientranti nella “normale attività agricola” – circostanza che pacificamente non ricorre nel caso che occupa – con conseguente applicabilità dei poteri di sospensione e riduzione in pristino di cui all’art. 64 della l.r. n. 30 del 2015.

    Il potere di sospensione e riduzione in pristino si applica alle opere realizzate senza il necessario nulla osta, comprese quelle temporanee, quando non rientrano nella normale attività agricola.

  • art. 7 l. 241/1990

    Quanto alle censure di cui al terzo motivo di ricorso, appare pienamente mutuabile al caso che occupa quanto affermato dalla giurisprudenza costante in materia di repressione degli abusi edilizi, ovvero che «l’attività di repressione degli abusi edilizi, attraverso l’ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, dovendo considerarsi che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso ... Come ribadito, ex multis, da Cons. Stato, sez. VI, 24/03/2023, n. 3001, l’ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non essendovi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana» (C.d.S., sez. VI, 28 maggio 2025, n. 4620; cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 29 gennaio 2024, n. 121).

    Per un provvedimento repressivo vincolato di ripristino non è necessaria la comunicazione di avvio quando la partecipazione non potrebbe condurre a un esito diverso; il decorso del tempo non fonda un affidamento tutelabile alla conservazione della situazione abusiva.

  • art. 124 l.r. Toscana 30/2015

    Inoltre, l’art. 124 della l.r. n. 30 del 2015, nel sostituire il comma 6 dell’art. 13 della l.r. n. 24 del 1994 (legge di istituzione degli Enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli), dispone che «[n]elle aree contigue al parco, le disposizioni del piano integrato del parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, concernenti la materia urbanistica ed edilizia, nonché quelle attuative dello statuto del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014, si sostituiscono alle disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici degli enti locali competenti».

    Nelle aree contigue, le disposizioni urbanistiche ed edilizie del piano integrato del Parco, e quelle paesaggistiche richiamate dalla legge, prevalgono sulle disposizioni difformi degli strumenti urbanistici locali.

Massime di principio

  • La competenza ad adottare le ordinanze di sospensione e riduzione in pristino previste dalla disciplina regionale delle aree protette spetta al rappresentante legale dell’Ente gestore quando la legge regionale gli attribuisce espressamente tale potere; la previsione è coerente con l’art. 29 della l. 394/1991 e con lo Statuto che demanda al Presidente le funzioni conferitegli dalla legge.
  • Nelle aree sottoposte alla disciplina di un parco regionale, il nulla osta può essere richiesto anche per opere temporanee o qualificabili come edilizia libera secondo la disciplina edilizia generale, quando gli strumenti di tutela del Parco assoggettano a preventiva valutazione le trasformazioni del territorio estranee alla normale attività agricola.
  • Il potere di sospensione e ripristino previsto dalla disciplina regionale delle aree protette può riguardare opere già realizzate e non è limitato agli interventi in corso, quando l’attività sia stata svolta in difformità dalla legge, dai piani, dai regolamenti o dagli atti di gestione.
  • L’ordine vincolato di ripristino per opere abusive non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento quando la partecipazione procedimentale non potrebbe condurre a un esito diverso; il mero decorso del tempo non sana l’abuso né genera un affidamento tutelabile alla conservazione della situazione di fatto.
  • Le aree contigue a un parco regionale possono essere individuate e disciplinate dal piano integrato del Parco; nelle materie urbanistica ed edilizia le relative disposizioni possono sostituirsi a quelle difformi degli strumenti urbanistici degli enti locali, nei limiti stabiliti dalla legge regionale.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiIncompetenzaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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