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Legge

L.R. Toscana 30/2015

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.

Normativa regionaleL.R. Toscana 30/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana la tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale: aree protette, biodiversità, geodiversità, alberi monumentali e vigilanza volontaria. Definisce funzioni di Regione, enti parco, enti locali, procedure di pianificazione, valutazione di incidenza e sanzioni. Molte scadenze e regimi transitori riguardavano i primi anni di applicazione; la disciplina resta comunque vigente ma con varie parti già superate o di interesse pratico limitato.

Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale toscano

Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale toscano

La legge disciplina il sistema regionale toscano di tutela del patrimonio naturalistico-ambientale, comprendendo aree protette, biodiversità, geodiversità, alberi monumentali e servizio volontario di vigilanza ambientale. Definisce funzioni, strumenti di pianificazione, regole di gestione e sanzioni, con applicazione limitata al territorio della Toscana.

Ambito e finalità generali

Il provvedimento mira a conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio naturalistico-ambientale regionale, assicurandone riproduzione, sostenibilità d’uso e durevolezza. Il patrimonio è ricondotto a due sistemi principali: il sistema regionale delle aree naturali protette e il sistema regionale della biodiversità. Sono inoltre valorizzati alberi monumentali, specie floristiche e faunistiche tutelate, habitat naturali e seminaturali e geositi di interesse regionale.

La legge coordina le funzioni di Regione, enti locali e altri enti, definisce misure di tutela e strumenti di fruizione corretta, promuove la partecipazione delle comunità locali, disciplina la circolazione delle informazioni e la gestione ambientale, e persegue la conservazione della fauna selvatica e l’incremento della biodiversità.

Per i parchi regionali la disciplina generale si applica salvo le specifiche previsioni delle rispettive leggi istitutive.

Sistema regionale delle aree naturali protette

Il sistema regionale delle aree protette comprende parchi regionali e riserve naturali regionali. Esso concorre a un sistema integrato toscano insieme alle aree protette istituite ai sensi della normativa statale, comprese quelle terrestri e marine e i parchi ex art. 114, comma 14, l. 388/2000.

La Regione promuove il coordinamento con il Ministero competente e con gli enti gestori delle aree protette nazionali, anche tramite accordi di programma quadro e patti territoriali. Le aree protette regionali entrano a far parte della pianificazione territoriale regionale e concorrono alla programmazione regionale.

Sistema regionale della biodiversità

Il sistema regionale della biodiversità comprende aree soggette a disciplina speciale funzionali alla tutela di specie e habitat di interesse conservazionistico. Ne fanno parte:

  • i siti della Rete Natura 2000;
  • i pSIC;
  • le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi della rete ecologica toscana;
  • le zone umide di importanza internazionale Ramsar.

Tali aree sono parte integrante della pianificazione territoriale regionale e concorrono alla programmazione regionale. Le aree di collegamento ecologico servono a garantire continuità ecologica e connettività tra popolazioni di specie. Le zone umide Ramsar sono tutelate anche tramite il PIT con valenza paesaggistica.

Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità

È istituita una consulta tecnica, organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale. Essa esprime pareri obbligatori su atti di programmazione, istituzione e modifica di aree protette, contenuti di piani e regolamenti dei parchi e delle riserve, piani di gestione Natura 2000, geositi, alberi monumentali, misure di conservazione, volontariato di vigilanza e linee guida sul monitoraggio della biodiversità.

La consulta può rilasciare anche altri pareri e formulare proposte in materia di ricerca, informazione ed educazione ambientale; fornisce supporto per il Santuario Pelagos e per l’attuazione della legge. È composta da esperti designati da università, enti scientifici, associazioni ambientaliste, organismi di gestione, enti pubblici e altri soggetti rappresentativi; riceve un gettone di presenza e rimborsi spese.

Osservatorio toscano per la biodiversità

L’osservatorio, individuato nella struttura regionale competente, raccoglie, coordina e scambia dati e informazioni sulle azioni di conservazione di specie e habitat terrestri e marini e sul relativo monitoraggio. Cura l’aggiornamento del sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano, si avvale dei dati di enti parco, enti locali, organismi di progetto e report del Santuario Pelagos, promuove intese operative e trasmette annualmente una relazione alla Giunta, che la inoltra al Consiglio regionale.

Programmazione regionale e documento operativo annuale

Le politiche in materia si fondano sul Programma regionale di sviluppo e sul PAER. Il DEFR individua annualmente le priorità e la nota di aggiornamento specifica iniziative e azioni da realizzare. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta approva il documento operativo annuale, che aggiorna gli elenchi delle aree protette e dei siti Natura 2000, indica nuove istituzioni o modifiche perimetriche, definisce modalità di gestione tramite enti parco, comuni o associazioni, individua interventi regionali, interventi di enti e soggetti privati finanziati anche con fondi comunitari o statali e iniziative per prevenire o mitigare i danni da fauna selvatica.

Il documento può essere approvato per stralci e aggiornato nel corso dell’anno.

Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano

È istituito un sistema informativo regionale dedicato, parte del sistema informativo regionale generale, contenente dati cartografici georeferenziati, monitoraggi, piani, programmi, regolamenti, studi, geositi, alberi monumentali, rete ecologica toscana e atlante dei servizi. Comprende anche RE.NA.TO e Bio.Mar.T. L’aggiornamento avviene con collaborazione di enti parco, enti gestori, enti locali, istituzioni scientifiche e altri soggetti pubblici, con scambio telematico e interoperabilità. I dati sono disponibili agli enti territoriali e pubblicati sul sito regionale.

Aree naturali protette: funzioni della Regione, degli enti parco e degli enti locali

La Regione:

  • istituisce parchi regionali e enti di gestione;
  • nomina organi dei parchi;
  • approva statuti, piani integrati, regolamenti, budget economici e bilanci;
  • vigila sull’attuazione della legge e della programmazione;
  • può nominare commissari straordinari;
  • istituisce e disciplina le riserve naturali regionali;
  • esercita le funzioni residuali previste dalla legge e dalla normativa nazionale.

Le province, la città metropolitana e i comuni hanno funzioni propositive, partecipano alla programmazione e, in alcuni casi, alla gestione delle riserve e dei siti Natura 2000 tramite convenzioni di avvalimento. Possono presentare proposte di istituzione di nuove aree protette e intervenire nei procedimenti di regolazione e pianificazione.

Parchi regionali: istituzione e organi

I parchi regionali sono istituiti con legge regionale, anche su proposta di enti locali. La legge istitutiva definisce finalità, perimetrazione provvisoria, aree contigue, misure di salvaguardia, elementi del piano integrato, tempi di approvazione dello statuto e forme di finanziamento.

Gli organi dell’ente parco sono:

  • presidente;
  • consiglio direttivo;
  • comunità del parco;
  • collegio regionale unico dei revisori dei conti.

Il presidente è nominato dalla Giunta regionale su proposta della comunità del parco. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da membri nominati dal Consiglio regionale secondo designazioni di comunità del parco, associazioni ambientaliste, categorie produttive, organizzazioni sindacali ed esperti. La comunità del parco è formata dagli enti locali territorialmente interessati e svolge funzioni di indirizzo, designazione e parere sugli atti fondamentali.

Il collegio dei revisori è unico per tutti gli enti parco regionali e controlla atti e gestione finanziaria.

Strumenti dei parchi: statuto, piano integrato, regolamento e piani di gestione

Lo statuto disciplina sede, organi, rappresentatività degli enti locali, finanziamento, direttore, comitato scientifico, partecipazione di categorie economiche e cittadini, e pubblicità degli atti. Entra in vigore con la pubblicazione sul BURT.

Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende una sezione pianificatoria e una programmatica. La parte pianificatoria:

  • definisce perimetrazione definitiva del parco e aree contigue;
  • stabilisce zonizzazione, vincoli e salvaguardie;
  • disciplina anche pSIC, SIC, ZPS, habitat di interesse conservazionistico ed emergenze geologiche;
  • sostituisce piani territoriali o urbanistici incompatibili;
  • si conforma al PIT con valenza paesaggistica.

La parte programmatica:

  • attua obiettivi e finalità del parco;
  • promuove attività compatibili, anche agricole e zootecniche;
  • prevede didattica, formazione e educazione ambientale;
  • può attribuire incentivi.

Il regolamento del parco disciplina le attività consentite e deve essere coerente con la sezione pianificatoria. Entra in vigore dopo novanta giorni dalla pubblicazione sul BURT; gli enti locali devono adeguarsi, altrimenti si applica direttamente il regolamento del parco.

I piani di gestione precisano nel dettaglio i contenuti di piano e regolamento; sono adottati con pareri di comunità e comitato scientifico, depositati e approvati con efficacia dalla pubblicazione del relativo avviso.

Nulla osta, autorizzazioni e vincolo idrogeologico nei parchi

Nelle aree di parco e nelle aree disciplinate dal piano integrato, autorizzazioni e concessioni per interventi, impianti e opere sono subordinate al nulla osta dell’ente parco. Il nulla osta è rilasciato entro 45 giorni, prorogabili a 75 in caso di rinvio motivato entro 40 giorni dalla richiesta.

Le autorizzazioni per il vincolo idrogeologico sono rilasciate dagli enti competenti previa acquisizione del nulla osta del parco. Nei casi soggetti a valutazione di incidenza, il nulla osta dà atto dell’esito della valutazione e rispetta i termini dell’articolo 88.

Patrimonio, entrate e contabilità dei parchi

L’ente parco ha un proprio patrimonio di beni mobili e immobili; i terreni e gli immobili acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile. Regione ed enti locali possono mettere a disposizione beni necessari alle finalità istitutive.

Le entrate comprendono contributi ordinari e straordinari regionali, risorse per la gestione delle aree avvalite, contributi degli enti della comunità del parco, finanziamenti statali e privati, redditi patrimoniali, canoni, tariffe, proventi commerciali e sanzioni.

La contabilità è economico-patrimoniale. Il budget economico è approvato secondo un procedimento che coinvolge comunità del parco, Giunta e Consiglio regionale; il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell’anno successivo. Esiste un programma triennale delle attività come sezione del budget, e può essere redatto anche un bilancio sociale e ambientale.

Personale, direttore e collaborazione tra enti parco

Il direttore è nominato dal presidente del parco, previa selezione pubblica, tra soggetti con laurea magistrale e almeno cinque anni di esperienza gestionale. Il contratto è di diritto privato, fino a cinque anni rinnovabile una sola volta.

Il direttore attua le deliberazioni, coordina il personale, sovrintende agli uffici, predispone il piano della qualità della prestazione e supporta organi e presidente.

Gli enti parco applicano il contratto collettivo “Regioni ed autonomie locali”. La dotazione organica è approvata dalla Giunta su proposta del consiglio direttivo. È prevista la collaborazione tra enti parco per funzioni comuni, anche con servizi regionali in convenzione, e il distacco temporaneo di personale tra enti.

Espropriazioni, indirizzo e commissariamento

L’ente parco è autorità espropriante per opere realizzate nelle finalità istituzionali e, in deroga, anche per espropriazioni finalizzate a opere private nel territorio del parco e nelle aree contigue. Può costituire uffici per le espropriazioni anche in forma associata.

La Giunta regionale esercita indirizzo e coordinamento sui parchi tramite direttive annuali, approvate entro il 30 novembre dell’anno precedente, che ripartiscono gli importi regionali e fissano obiettivi strategici. La Regione esercita anche vigilanza e può disporre ispezioni o commissariamenti.

Riserve naturali regionali: istituzione, gestione e regolamento

Le province e la città metropolitana propongono triennalmente la perimetrazione dei territori da istituire come riserve. La riserva è istituita dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, con indicazione di finalità, gestione, finanziamento, perimetrazione provvisoria e misure di salvaguardia.

La gestione è svolta dalla Regione tramite uffici regionali; per alcune aree può avvalersi, con convenzione, di enti parco, comuni e associazioni ambientaliste. Gli enti e i soggetti incaricati devono presentare una relazione annuale entro il 31 dicembre.

Il regolamento della riserva disciplina attività consentite, perimetrazione definitiva, aree contigue, nulla osta, interventi di contenimento e disciplina Natura 2000 e forestale. È approvato dal Consiglio regionale secondo la procedura della l.r. 65/2014, con parere della consulta tecnica, e per le nuove riserve va approvato entro due anni dall’atto istitutivo.

Divieti, usi consentiti e indennizzi nelle riserve

Nelle riserve sono vietate, salvo deroghe regolamentari, le attività non consentite nelle riserve statali, la caccia e l’apertura di cave, miniere e discariche. Sono vietate le opere di trasformazione del territorio, salvo quelle indispensabili alle finalità della riserva o finalizzate alla conservazione e al ripristino dei valori naturalistici.

Sono comunque ammessi mutamenti di destinazione d’uso non contrastanti con le finalità della riserva, usi produttivi tradizionali ed ecocompatibili e interventi di contenimento faunistico-ambientale. La disciplina della l. 394/1991 si applica anche salvo quanto previsto dal regolamento.

Per i danni da fauna selvatica nelle riserve regionali la Regione prevede indennizzi agli imprenditori agricoli iscritti al registro imprese e contributi per la prevenzione, a decorrere dal 2021, entro le risorse disponibili e secondo criteri fissati dalla Giunta. L’istruttoria può avvalersi degli ATC tramite convenzione. Gli indennizzi e i contributi sono in linea generale trattati come aiuti “de minimis” agricoli, salvo diversa disciplina. Una norma transitoria disciplina i danni dal 1° gennaio 2016 fino all’attivazione delle convenzioni.

Aree contigue e sorveglianza sulle aree protette

L’area contigua è la zona esterna al perimetro dell’area protetta necessaria per la conservazione dei valori dell’area stessa. Per i parchi è definita dal piano integrato; per le riserve dalla Regione e dal regolamento della riserva.

La sorveglianza è esercitata dall’ente parco tramite guardiaparco, dalla Regione e dagli enti/parchi/comuni anche mediante dipendenti abilitati, e può essere avvalendosi del servizio volontario di vigilanza ambientale. È prevista l’attribuzione di documento di riconoscimento agli abilitati.

Attività economiche compatibili e promozione del territorio

La Regione e gli enti parco promuovono una gestione sostenibile delle attività economiche e sociali nelle aree protette. Il documento operativo annuale può prevedere iniziative per turismo ecosostenibile, strutture di servizio, segnaletica, sentieri, educazione ambientale, certificazioni, gemellaggi, sistemi energetici a basso impatto.

Sono valorizzate le attività agricole, produttive e di turismo naturalistico coerenti con le finalità delle aree protette. La Giunta e gli enti parco possono individuare forme di collaborazione con imprese per la gestione della biodiversità, la promozione di produzioni locali, pratiche ecocompatibili, recupero di assetti territoriali tradizionali, turismo rurale e misure di mitigazione degli impatti.

È previsto un Albo degli amici del parco/riposa naturale per cittadini e associazioni che svolgano attività volontarie di collaborazione e sensibilizzazione, esclusa la vigilanza ambientale.

Uso del nome e dell’emblema, Atlante dei servizi

La Regione e gli enti parco possono concedere, anche a titolo oneroso, l’uso del nome o dell’emblema dell’area protetta a produttori di servizi e prodotti locali che rispettino requisiti di qualità, sostenibilità e tipicità territoriale.

Le strutture regionali predispongono l’Atlante dei servizi, banca dati per la promozione dell’offerta delle aree protette, integrata nel sistema informativo del patrimonio naturalistico toscano.

Sanzioni, sospensione e riduzione in pristino nelle aree protette

Per violazioni della disciplina delle aree protette e dei relativi atti si applicano sanzioni amministrative differenziate, con importi che variano in base alla violazione e al contesto (parco, riserva, area contigua, nulla osta). I proventi sono destinati alle finalità dell’area protetta.

In caso di attività svolte in difformità dalle disposizioni, il legale rappresentante dell’ente gestore dispone la sospensione immediata e l’ordine di ripristino, risistemazione e ricostituzione dei luoghi e delle specie. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni della l. 394/1991 e restano salve le norme sul danno ambientale.

Biodiversità e geodiversità: principi e funzioni regionali

Il titolo sulla biodiversità attua la normativa Habitat e Uccelli e disciplina la conservazione e gestione dei territori del sistema regionale della biodiversità, con tutela delle specie e degli habitat di interesse comunitario e riconoscimento di specie e habitat che richiedono misure speciali. Regola anche la valorizzazione della geodiversità.

La Regione:

  • individua i siti da proporre come SIC e le ZPS;
  • effettua la valutazione periodica e propone aggiornamenti degli elenchi;
  • definisce forme di tutela, misure di conservazione, monitoraggi e gestione dei siti Natura 2000;
  • esercita la valutazione di incidenza quando competente;
  • riconosce specie, habitat e geositi di interesse regionale.

Province, città metropolitana e comuni concorrono alla conservazione, formulando proposte, garantendo l’applicazione delle misure di tutela e contribuendo alla valorizzazione della geodiversità.

Gestione dei siti Natura 2000 e coordinamento istituzionale

Gli enti parco regionali gestiscono i siti Natura 2000 ricadenti nei loro territori e nelle aree contigue; gli enti gestori delle aree protette statali svolgono funzioni analoghe per i siti ricadenti nelle aree di competenza. I comuni concorrono alla gestione dei siti avvaliti e alla sorveglianza.

È previsto un tavolo di coordinamento regionale per l’uniforme attuazione delle misure di conservazione e degli indirizzi su tutela e monitoraggio. In caso di inadempienza, la Regione può esercitare poteri sostitutivi.

Individuazione e aggiornamento dei siti Natura 2000

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua le aree da proporre come SIC e ZPS, tenendo conto di proposte e segnalazioni di enti locali, enti parco, istituzioni scientifiche e associazioni. La Regione esprime l’intesa per la designazione dei SIC quali ZSC.

L’aggiornamento degli elenchi avviene secondo la procedura prevista, sulla base delle valutazioni periodiche.

Misure di tutela delle specie, degli habitat e delle aree di collegamento ecologico

Sono protette le specie animali e vegetali indicate negli allegati del d.p.r. 357/1997 e della Convenzione di Berna, nonché altre specie vulnerabili, in pericolo o endemiche della Toscana individuate con delibera del Consiglio regionale. Per tali specie vigono divieti di cattura, uccisione, disturbo, distruzione di siti di riproduzione o raccolta e commercio, con eccezioni e limiti regolati dalla legge e dalla normativa statale.

Sono inoltre protetti gli habitat dell’allegato A del d.p.r. 357/1997 e gli habitat ulteriori individuati dalla Regione sulla base di monitoraggi e conoscenze scientifiche. La Giunta adotta ulteriori misure di conservazione, incluse misure di salvaguardia per aree in emergenza, e gli atti di pianificazione devono ridurre l’impatto delle attività antropiche.

Per le aree di collegamento ecologico funzionale gli strumenti di pianificazione devono assicurarne individuazione, tutela e ricostituzione; eventuali impatti devono essere mitigati a carico dei proponenti. Per le zone umide Ramsar gli strumenti territoriali devono garantirne conservazione e valorizzazione.

Piani di gestione Natura 2000 e valutazione di incidenza

I piani di gestione dei siti Natura 2000 sono approvati in forma diversa a seconda del contenuto: dalla Giunta, dal Consiglio regionale o dal consiglio direttivo dell’ente parco, a seconda che contengano previsioni regolatorie, localizzative o programmatorie. Nei parchi e nelle riserve i piani si integrano con i relativi strumenti di gestione; nei parchi nazionali sono approvati dagli enti gestori nel rispetto della disciplina regionale.

La valutazione di incidenza si applica a piani, programmi, progetti, interventi e attività che possano incidere sui siti Natura 2000 o sui pSIC. Sono previste:

  • istanza di screening o, nei casi appropriati, studio di incidenza;
  • termine ordinario di 60 giorni per la pronuncia;
  • coordinamento con VAS e VIA quando i procedimenti sono connessi;
  • competenze ripartite tra Regione, enti parco, enti gestori nazionali e comuni nei casi specifici.

La disciplina prevede casi di semplificazione, prevalutazione, esclusione della valutazione per interventi già direttamente connessi alle misure di conservazione e specifiche linee guida regionali.

Sorveglianza, sanzioni e ripristino in materia di biodiversità

La Regione, gli enti parco e i comuni esercitano vigilanza e controllo avvalendosi dei soggetti abilitati e del servizio volontario di vigilanza ambientale. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono differenziate in base alle violazioni di specie, habitat, misure di conservazione e valutazione di incidenza.

Chi realizza interventi, progetti o attività senza valutazione di incidenza o in difformità è soggetto a sanzione pecuniaria e, se necessario, a ordini di sospensione, demolizione e ripristino. I proventi delle sanzioni finanziano misure di conservazione, monitoraggi, vigilanza volontaria e centri di conservazione.

Geodiversità e geositi

I geositi di interesse regionale sono forme naturali del territorio di rilevante valore ambientale, scientifico e didattico. La Regione approva l’elenco dei geositi su proposta della Giunta, sentita la consulta tecnica; province, città metropolitana ed enti parco formulano le proposte di inserimento.

I geositi sono invarianti strutturali e sono soggetti a specifica tutela negli strumenti di pianificazione. Se ricadono in parchi, riserve, siti Natura 2000 o aree paesaggisticamente tutelate, si applicano anche le discipline di tali aree. Possono inoltre essere oggetto di progetti di valorizzazione ed educazione ambientale.

Alberi monumentali

Gli alberi monumentali sono definiti dalla normativa statale richiamata dalla legge. I comuni effettuano il censimento, notificano ai proprietari le proposte di attribuzione della monumentalità, pubblicano gli esiti e trasmettono alla Regione i dati per l’elenco regionale. Se gli alberi sono in aree protette o siti Natura 2000 il censimento avviene sentito l’ente gestore.

La Giunta definisce indirizzi omogenei per il censimento; il Consiglio regionale approva l’elenco regionale, che viene trasmesso al competente ministero per l’inserimento nell’elenco nazionale. Gli strumenti urbanistici e i regolamenti delle aree protette devono prevedere misure di tutela, con inedificabilità delle aree circostanti fino ad almeno il doppio dell’area di chioma.

Servizio volontario di vigilanza ambientale

La legge disciplina il servizio volontario di vigilanza ambientale, finalizzato a coinvolgere cittadini singoli o associati nella salvaguardia del patrimonio naturalistico-ambientale toscano. Le guardie ambientali volontarie (GAV) operano previa nomina regionale e conseguimento dell’idoneità.

La Regione organizza corsi, esami, elenco degli idonei, registro delle GAV e provvedimenti di nomina. La Giunta definisce regolamento, programmi, requisiti formativi, modello di tesserino, distintivo e criteri del tavolo di coordinamento.

I soggetti organizzatori sono Regione, enti parco, enti gestori di aree protette nazionali, città metropolitana, comuni e unioni di comuni. Essi organizzano le attività, forniscono attrezzature, assicurazione e assistenza legale, possono stipulare convenzioni con associazioni e trasmettono annualmente dati e informazioni. Le GAV svolgono prevenzione, vigilanza, segnalazione, educazione, valorizzazione e salvaguardia, con obblighi di comportamento, aggiornamento e coordinamento con la polizia locale e gli altri soggetti di sorveglianza.

Sono previste sospensione e revoca della nomina in caso di irregolarità, inattività o reiterate violazioni.

Disposizioni transitorie e prime applicazioni

La legge contiene un ampio regime transitorio. Per i parchi regionali, gli statuti, i piani e i regolamenti già approvati restano efficaci fino agli adeguamenti, secondo termini iniziali di 180 giorni per gli statuti e di 24 mesi per i piani. Per le riserve naturali, i regolamenti sono stati da adottare entro 24 mesi dall’entrata in vigore della l.r. 48/2016; fino ad allora restavano fermi gli atti previgenti.

Sono previste disposizioni transitorie anche per:

  • indennizzi da fauna selvatica nelle riserve;
  • procedimenti di approvazione di piani, programmi e regolamenti avviati prima della riforma del 2016;
  • piano delle Alpi Apuane;
  • verifica di parchi provinciali, ANPIL, siti di interesse regionale, habitat e geotopi della previgente l.r. 56/2000;
  • alberi monumentali;
  • servizio volontario di vigilanza ambientale.

Molte di queste disposizioni avevano finalità di passaggio alla nuova disciplina e oggi hanno rilevanza pratica limitata.

Abrogazioni e coordinamento con altre leggi

La legge ha abrogato numerose leggi e disposizioni previgenti, tra cui le leggi regionali toscane n. 49/1995, n. 7/1998, n. 60/1998, n. 56/2000 e ampie parti di altre leggi di settore, oltre al titolo IV della l.r. 10/2010, poi riformato. Ha inoltre modificato le leggi regionali n. 24/1994, n. 65/1997, n. 24/2000 e n. 10/2010.

Norma finanziaria

La legge, in linea generale, non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente. Le risorse sono definite nell’ambito del PAER e degli stanziamenti di bilancio. Sono previsti specifici stanziamenti per gli indennizzi da fauna selvatica nelle riserve regionali, per i contributi di prevenzione e per le convenzioni con gli ATC, con copertura per gli esercizi 2020-2022 e successive coperture tramite legge di bilancio.

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